Art. 101 Modifiche alla legge regionale n. 53/1981 1. Alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche: a) l'ottavo comma dell'art. 27 e' abrogato; b) al comma 1 dell'art. 151 le parole «con l'esclusione dei casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata; il rimborso non e' tuttavia ammesso nei casi in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, a meno che queste non siano dichiarate nel corso delle indagini preliminari ovvero dopo una sentenza di assoluzione e altresi' non spetta nei casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena», sono sostituite dalle seguenti: «in tutti i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilita'. Sono esclusi i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata nonche' i casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena»; c) al comma 2 dell'art. 151 le parole: «o rimborsate» sono soppresse. 2. Le disposizioni di cui all'art. 151, comma 1 della legge regionale n. 53/1981, come modificato dal comma 1, lettera b), si applicano ai giudizi definiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, in via transitoria, anche alle domande presentate ma non ancora liquidate a tale data. 3. Per le finalita' di cui all'art. 151, comma 1 della legge regionale n. 53/1981 come modificato dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 1 (Organi istituzionali) - programma n. 11 (Altri servizi generali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.