Art. 102 Modifiche alla legge regionale n. 18/1996 1. Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3 dell'art. 3 e' inserito il seguente: «3-bis. A fronte di situazioni emergenziali o di problematiche operative correlate a tematiche di rilevante strategicita' valutate di volta in volta dalla giunta regionale, possono essere costituiti, con i criteri e le modalita' previste dal regolamento di organizzazione di cui al comma 2, gruppi di lavoro temporanei, composti da personale regionale, operanti a supporto delle strutture direzionali interessate dalle suddette situazioni o problematiche anche per lo svolgimento di attivita' istruttoria e gestionale riferita a procedimenti di competenza delle strutture direzionali medesime.»; b) l'art. 41 e' abrogato; c) il secondo periodo del comma 4 dell'art. 47 e' soppresso; d) al comma 4-bis dell'art. 47 le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)»; e) il terzo periodo del comma 4-quinquies dell'art. 47 e' soppresso. 2. Sino all'adozione della disciplina regolamentare di cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge regionale n. 18/1996, come inserito dal comma 1, lettera a), i gruppi di lavoro sono costituiti con decreto del direttore generale che individua il relativo personale anche a prescindere dal consenso del medesimo e di quello delle direzioni di appartenenza. 3. Il comma 1, lettera e), ha efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante le disposizioni volte a equiparare, a livello organizzativo, l'Avvocatura della regione a direzione centrale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.