Art. 102 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 18/1996 
 
  1. Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma  dell'impiego
regionale  in  attuazione  dei  principi  fondamentali   di   riforma
economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre  1992,  n.  421),
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 3 dell'art. 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. A fronte di situazioni emergenziali o di  problematiche
operative correlate a tematiche di rilevante  strategicita'  valutate
di volta in volta dalla giunta regionale, possono essere  costituiti,
con  i  criteri  e  le  modalita'   previste   dal   regolamento   di
organizzazione di cui  al  comma  2,  gruppi  di  lavoro  temporanei,
composti da personale regionale, operanti a supporto delle  strutture
direzionali interessate dalle  suddette  situazioni  o  problematiche
anche per  lo  svolgimento  di  attivita'  istruttoria  e  gestionale
riferita a procedimenti di  competenza  delle  strutture  direzionali
medesime.»; 
    b) l'art. 41 e' abrogato; 
    c) il secondo periodo del comma 4 dell'art. 47 e' soppresso; 
    d) al comma 4-bis dell'art. 47 le parole «lettere a) e  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)»; 
    e) il  terzo  periodo  del  comma  4-quinquies  dell'art.  47  e'
soppresso. 
  2. Sino all'adozione della disciplina regolamentare di cui all'art.
3, comma 3-bis, della legge regionale n. 18/1996, come  inserito  dal
comma 1, lettera a), i gruppi di lavoro sono costituiti  con  decreto
del direttore generale che individua il relativo  personale  anche  a
prescindere dal consenso del medesimo e di quello delle direzioni  di
appartenenza. 
  3. Il comma 1, lettera e), ha efficacia dalla data  di  entrata  in
vigore del regolamento di modifica al regolamento  di  organizzazione
dell'amministrazione regionale e degli  enti  regionali  emanato  con
decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004,  n.  0277/Pres.,
recante le disposizioni volte a equiparare, a livello  organizzativo,
l'Avvocatura della regione a direzione centrale,  da  emanarsi  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge.