Art. 103 
 
                 Riconoscimento anzianita' giuridica 
 
  1. Con riferimento al personale inquadrato ai  sensi  del  comma  1
dell'art. 14 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni
in materia di personale e organizzazione degli uffici) e del comma  1
dell'art. 11 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20  (Disciplina
del nuovo sistema di classificazione  del  personale  della  regione,
nonche' ulteriori disposizioni in materia di personale), in  servizio
alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  l'anzianita'
maturata  presso  la  regione  precedentemente  all'inquadramento  in
ruolo, con contratto di lavoro a tempo  determinato,  e'  interamente
valutata ai fini giuridici. 
  2.  In  relazione  al  comma  2,  a   fronte   del   riconoscimento
dell'anzianita' giuridica anche  ai  fini  previdenziali  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  20  dicembre  1999
(Trattamento di fine rapporto e istituzione dei  fondi  pensione  dei
pubblici dipendenti), nei confronti del personale ivi indicato: 
    a) l'erogazione dell'integrazione di cui all'art. 143 della legge
regionale 31 agosto  1981,  n.  53  (Stato  giuridico  e  trattamento
economico  del  personale  della  Regione   Autonoma   Friuli-Venezia
Giulia), comporta il pagamento della contribuzione corrente a  carico
del personale, di cui all'art. 148 della  medesima  legge  regionale,
nonche' il recupero dei contributi pregressi; 
    b) si applicano gli articoli 16 e 16-bis della legge regionale 14
giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni  alle  disposizioni
concernenti lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento  economico  del
personale  regionale),   e   il   regolamento   per   l'anticipazione
dell'indennita' di buonuscita  emanato  con  decreto  del  Presidente
della regione 11 giugno 2009, n. 152/Pres.; il  personale  che  abbia
fruito dell'anticipo del  trattamento  di  fine  rapporto  ha  titolo
all'erogazione del solo secondo  anticipo  del  trattamento  di  fine
servizio; 
    c) non si applica l'art. 144, terzo comma della  legge  regionale
n. 53/1981. 
  3. Per le finalita' previste dal comma 2 e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di 85.000 euro suddivisa in ragione di  17.000  euro  per
l'anno 2019 e di 34.000 euro per  ciascuno  degli  anni  2020-2021  a
valere sulla missione n. 1  (Servizi  istituzionali,  generali  e  di
gestione) - programma n. 10 (Risorse umane)  -  titolo  n.  1  (Spese
correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli
anni 2019-2021. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  3  si   provvede   mediante
rimodulazione  di  85.000  euro,  all'interno  della  missione  n.  1
(Servizi istituzionali, generali e  di  gestione),  programma  n.  10
(Risorse umane),  titolo  n.  1  (Spese  correnti),  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 
  5. In relazione al disposto di cui al comma 1, con riferimento alle
ritenute previdenziali e' iscritto  lo  stanziamento  complessivo  di
170.000 euro suddiviso in ragione di 34.000 euro per l'anno 2019 e di
68.000 euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021  sul  titolo  n.  9
(Entrate per conto terzi e partite di  giro)  e  sulla  tipologia  n.
90100 (Entrate  per  partite  di  giro)  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021. 
  6. In relazione al disposto di cui al comma 1 con riferimento  alle
ritenute fiscali,  previdenziali  e  assistenziali,  e'  iscritto  lo
stanziamento complessivo di 170.000  euro  suddiviso  in  ragione  di
34.000 euro per l'anno 2019 e di 68.000 euro per ciascuno degli  anni
2020-2021 sulla missione n. 99 (Servizi per conto terzi) -  programma
n. 1 (Servizi per conto terzi e  partite  di  giro)  -  titolo  n.  7
(Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di  previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.