Art. 105 Modifica all'art. 19-bis della legge regionale n. 26/2014 1. Dopo il comma 1 dell'art. 19-bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e' inserito il seguente: «1-bis. Ove in esito al recesso di cui al comma 1 al comune venga conferito l'esercizio delle funzioni del sistema locale dei servizi sociali di cui all'art. 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del servizio sociale dei comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale n. 6/2006, al medesimo ente, oltre al personale di cui al comma 1, sono trasferiti, contestualmente, anche gli spazi assunzionali eventualmente sussistenti, afferenti il personale inizialmente trasferito all'Unione in relazione alle medesime funzioni.».