Art. 105 
 
                      Modifica all'art. 19-bis 
                  della legge regionale n. 26/2014 
 
  1. Dopo il comma  1  dell'art.  19-bis  della  legge  regionale  12
dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema  Regione-Autonomie  locali
nel Friuli-Venezia  Giulia.  Ordinamento  delle  Unioni  territoriali
intercomunali  e  riallocazione  di  funzioni   amministrative),   e'
inserito il seguente: 
    «1-bis. Ove in esito al recesso di cui al comma 1 al comune venga
conferito l'esercizio delle funzioni del sistema locale  dei  servizi
sociali di cui all'art. 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n.  6
(Sistema integrato di interventi e servizi per  la  promozione  e  la
tutela dei  diritti  di  cittadinanza  sociale),  ferma  restando  la
disciplina della forma associata del servizio sociale dei  comuni  di
cui agli articoli da 17 a 21 della  legge  regionale  n.  6/2006,  al
medesimo ente, oltre al personale di cui al comma 1, sono trasferiti,
contestualmente,   anche   gli   spazi   assunzionali   eventualmente
sussistenti,   afferenti   il   personale   inizialmente   trasferito
all'Unione in relazione alle medesime funzioni.».