Art. 106 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 9/2014 
 
  1. Alla legge regionale 16  maggio  2014,  n.  9  (Istituzione  del
garante dei diritti della persona e del difensore civico  regionale),
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1-ter dell'art. 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-quater.  Qualora  il  difensore  civico   regionale   riceva
un'istanza che possa  interessare  anche  la  specifica  funzione  di
garanzia attribuita al garante regionale dei diritti della persona di
cui al capo II della presente legge, si coordina con quest'ultimo per
definire la trattazione della stessa o la relativa competenza.»; 
    b) dopo  il  comma  13  dell'art.  1-quinquies  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «13-bis. Le funzioni di difesa civica di cui ai commi  da  1  a
13, con riferimento ai comuni e agli altri enti  locali  territoriali
della  regione,  possono   essere   attribuite,   mediante   apposita
convenzione, al difensore civico della regione. A tal fine, l'ufficio
di Presidenza del consiglio regionale, previo  parere  del  consiglio
delle autonomie locali, adotta  una  convenzione-tipo.  Il  difensore
civico, verificata la sufficienza delle risorse umane  e  strumentali
messe a disposizione dall'amministrazione regionale  ai  sensi  degli
articoli 1,  comma  1-ter  e  art.  1-sexies  della  presente  legge,
provvede alla sottoscrizione delle convenzioni. 
      13-ter. In applicazione di quanto stabilito dall'art. 2,  commi
da 1 a 3, della legge a marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di
responsabilita'  professionale   degli   esercenti   le   professioni
sanitarie), e' affidata al difensore civico regionale la funzione  di
garante per il diritto  alla  salute.  Qualora  il  difensore  civico
verifichi  la   fondatezza   della   segnalazione   pervenuta   sulla
disfunzione del sistema dell'assistenza sanitaria  e  sociosanitaria,
interviene a tutela del diritto leso con le modalita'  di  intervento
di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo  e  dandone  altresi'
comunicazione all'ente interessato nonche'  alla  Direzione  centrale
competente,  tenute  a  dare  tempestivo  riscontro  al  seguito   di
competenza per garantire il pieno esercizio del diritto. L'intervento
del  difensore  civico  e'  escluso  in  materia  di  responsabilita'
sanitaria.».