Art. 107 Modifiche alla legge regionale n. 18/2016 1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell'art. 8 dopo le parole «di cui all'art. 17» sono aggiunte le seguenti: «; in tale caso l'espletamento delle procedure avviene sulla base della disciplina prevista per la regione»; b) alla lettera c) del comma 5 dell'art. 8 le parole: «, per un numero pari ai posti messi a concorso,» sono soppresse; le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni; il bando di concorso puo' prevedere un limite massimo di idonei»; c) la rubrica dell'art. 17 e' sostituita dalla seguente: «(Costituzione dell'ufficio unico del sistema integrato di comparto e dell'ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del comparto unico)»; d) al comma 3 dell'art. 17 le parole «Nell'ambito dell'ufficio unico» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito della direzione centrale della regione competente in materia di funzione pubblica»; e) il comma 4 dell'art. 19 e' sostituito dal seguente: «4. Il personale assunto mediante procedura selettiva o trasferito mediante mobilita' deve permanere per almeno cinque anni nell'amministrazione presso cui e' stato assunto o trasferito prima di poter ottenere trasferimenti per mobilita', fatto salvo il caso in cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate solo per documentate motivazioni di salute e assistenza famigliare.»; f) al numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'art. 20 le parole «del concorso unico» sono sostituite dalle seguenti: «del concorso espletato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b),»; g) dopo la lettera e) del comma 6 dell'art. 26, e' inserita la seguente: «e-bis) i criteri per l'assegnazione dei candidati vincitori qualora, nell'ambito delle procedure di assunzione di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), il bando di concorso preveda una pluralita' di assunzioni presso amministrazioni diverse;»; h) al primo periodo del comma 1 dell'art. 27 le parole «di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di due anni»; al secondo periodo del comma 1 dell'art. 27 le parole «Entro la scadenza dei tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la scadenza dei due anni e decorso almeno un anno di comando,»; i) l'art. 32 e' sostituito dal seguente: «Art. 32 (Delegazioni trattanti pubbliche di comparto). - 1. Sono istituite, presso la regione, due delegazioni trattanti pubbliche di comparto, una per la contrattazione della dirigenza e una per la contrattazione del personale non dirigente, con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva regionale delle amministrazioni del comparto unico. 2. Le delegazioni trattanti pubbliche di comparto sono costituite, ciascuna, da tre componenti e nominate con decreto del Presidente della regione. I componenti sono cosi' designati per ciascuna delegazione: a) una unita', con funzioni di presidente, dalla giunta regionale; b) una unita' dal CAL; c) una unita' dall'ANCI, sentita I'UNCEM. 3. I componenti delle delegazioni restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; in ogni caso i componenti medesimi cessano il trentesimo giorno successivo alla fine del mandato del Presidente della regione che ha nominato le delegazioni. I presidenti delle delegazioni nominano, tra gli altri componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. 4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennita' e i gettoni di presenza dei componenti sono determinati dalla giunta regionale. I componenti delle delegazioni non possono essere scelti tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi ovvero siano soggetti cui si applichino i contratti collettivi di comparto rispettivamente negoziati dalle delegazioni. 5. Le delegazioni operano, secondo quanto previsto dagli articoli 33, 35 e 36, nel rispetto delle direttive che la giunta regionale adotta d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM; la stipula del contratto collettivo di comparto e' autorizzata dalla giunta regionale, d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM. 6. L'ufficio unico fornisce alle delegazioni il proprio supporto al fine di consentire alle stesse il pieno e corretto esercizio delle attivita' a essa attribuite. E' inoltre istituito un tavolo tecnico permanente, coordinato dall'ufficio unico, costituito da dipendenti delle amministrazioni del comparto unico, esperti nelle materie trattate, individuati dalla giunta regionale sentiti CAL, ANCI e UNCEM; del tavolo tecnico fa parte anche un dipendente individuato dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Le delegazioni svolgono le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e rispondono unicamente alla giunta regionale; possono chiedere, altresi', per il tramite del proprio presidente, agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attivita'.». j) il terzo periodo del comma 2 dell'art. 42, e' sostituito dal seguente: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'organismo e' costituito da un organo monocratico.»; k) al comma 21 dell'art. 56 dopo le parole «Comparto unico,» sono aggiunte le parole «la regione,» e le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2019». 2. La disciplina di cui al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 18/2016, come modificato dal comma 1, lettera g), si applica ai comandi disposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. In attuazione dell'art. 32 della legge regionale n. 18/2016, come sostituito dalla lettera i) del comma 1, le delegazioni trattanti pubbliche di comparto ivi previste sono nominate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino a detta nomina continua ad operare la delegazione trattante pubblica di comparto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Continua altresi' ad operare, salve diverse determinazioni, il tavolo tecnico permanente gia' istituito alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per le finalita' previste dall'art. 32, comma 4 della legge regionale n. 18/2016, come sostituito dalla lettera i) del comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 58.500 euro suddivisa in ragione di 8.500 euro per l'anno 2019 e di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.