Art. 107 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 18/2016 
 
  1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016,  n.  18  (Disposizioni  in
materia  di  sistema  integrato  del  pubblico  impiego  regionale  e
locale), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3 dell'art. 8 dopo le parole  «di  cui  all'art.  17»
sono aggiunte le seguenti:  «;  in  tale  caso  l'espletamento  delle
procedure  avviene  sulla  base  della  disciplina  prevista  per  la
regione»; 
    b) alla lettera c) del comma 5 dell'art. 8 le parole: «,  per  un
numero pari ai posti messi a concorso,»  sono  soppresse;  le  parole
«due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre  anni;  il  bando  di
concorso puo' prevedere un limite massimo di idonei»; 
    c)  la  rubrica  dell'art.  17  e'  sostituita  dalla   seguente:
«(Costituzione dell'ufficio unico del sistema integrato di comparto e
dell'ufficio per il contenzioso e  i  procedimenti  disciplinari  del
personale del comparto unico)»; 
    d) al comma 3 dell'art. 17 le  parole  «Nell'ambito  dell'ufficio
unico» sono sostituite dalle seguenti: 
      «Nell'ambito della direzione centrale della regione  competente
in materia di funzione pubblica»; 
    e) il comma 4 dell'art. 19 e' sostituito dal seguente: 
      «4.  Il  personale  assunto  mediante  procedura  selettiva   o
trasferito mediante mobilita' deve permanere per almeno  cinque  anni
nell'amministrazione presso cui e' stato assunto o  trasferito  prima
di poter ottenere trasferimenti per mobilita', fatto salvo il caso in
cui vi sia l'accordo tra  le  amministrazioni  interessate  solo  per
documentate motivazioni di salute e assistenza famigliare.»; 
    f) al numero 2) della lettera c) del  comma  1  dell'art.  20  le
parole «del concorso unico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
concorso espletato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b),»; 
    g) dopo la lettera e) del comma 6 dell'art. 26,  e'  inserita  la
seguente: 
      «e-bis) i criteri per l'assegnazione  dei  candidati  vincitori
qualora, nell'ambito delle procedure di assunzione  di  cui  all'art.
18, comma 1, lettera b), il bando di concorso preveda una  pluralita'
di assunzioni presso amministrazioni diverse;»; 
    h) al primo periodo del comma 1 dell'art. 27 le  parole  «di  tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: 
      «di due anni»; al secondo periodo del comma 1 dell'art.  27  le
parole «Entro  la  scadenza  dei  tre  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro la scadenza dei due anni e decorso almeno un anno di
comando,»; 
    i) l'art. 32 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 32 (Delegazioni trattanti pubbliche di  comparto).  -  1.
Sono  istituite,  presso  la  regione,  due   delegazioni   trattanti
pubbliche di comparto, una per la contrattazione  della  dirigenza  e
una per la contrattazione del personale non dirigente,  con  funzioni
di rappresentanza, a livello regionale,  in  sede  di  contrattazione
collettiva regionale delle amministrazioni del comparto unico. 
      2.  Le  delegazioni  trattanti  pubbliche  di   comparto   sono
costituite, ciascuna, da tre componenti e nominate  con  decreto  del
Presidente della regione.  I  componenti  sono  cosi'  designati  per
ciascuna delegazione: 
        a) una unita',  con  funzioni  di  presidente,  dalla  giunta
regionale; 
        b) una unita' dal CAL; 
        c) una unita' dall'ANCI, sentita I'UNCEM. 
      3. I componenti delle delegazioni  restano  in  carica  quattro
anni e  possono  essere  riconfermati;  in  ogni  caso  i  componenti
medesimi cessano  il  trentesimo  giorno  successivo  alla  fine  del
mandato del Presidente della regione che ha nominato le  delegazioni.
I presidenti delle delegazioni nominano, tra gli altri componenti, un
vice  presidente  con  funzioni  vicarie  in  caso   di   assenza   o
impedimento. 
      4.  I  componenti  sono  scelti  tra  esperti  di  riconosciuta
competenza in materia di organizzazione del lavoro o  in  materia  di
contratto di lavoro o in  materia  finanziaria.  Le  indennita'  e  i
gettoni di presenza dei  componenti  sono  determinati  dalla  giunta
regionale. I componenti delle delegazioni non possono  essere  scelti
tra soggetti che rivestono  incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche
pubbliche ovvero cariche in  partiti  politici  o  in  organizzazioni
sindacali o abbiano rapporti  continuativi  di  collaborazione  o  di
consulenza con i predetti organismi  ovvero  siano  soggetti  cui  si
applichino  i  contratti  collettivi  di   comparto   rispettivamente
negoziati dalle delegazioni. 
      5.  Le  delegazioni  operano,  secondo  quanto  previsto  dagli
articoli 33, 35 e 36, nel rispetto  delle  direttive  che  la  giunta
regionale adotta d'intesa con CAL,  ANCI  e  UNCEM;  la  stipula  del
contratto  collettivo  di  comparto  e'  autorizzata   dalla   giunta
regionale, d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM. 
      6.  L'ufficio  unico  fornisce  alle  delegazioni  il   proprio
supporto al fine di  consentire  alle  stesse  il  pieno  e  corretto
esercizio delle attivita' a essa attribuite. E' inoltre istituito  un
tavolo tecnico permanente, coordinato dall'ufficio unico,  costituito
da dipendenti delle amministrazioni del comparto unico, esperti nelle
materie trattate, individuati dalla  giunta  regionale  sentiti  CAL,
ANCI e UNCEM;  del  tavolo  tecnico  fa  parte  anche  un  dipendente
individuato dall'ufficio di Presidenza del  Consiglio  regionale.  Le
delegazioni  svolgono  le  proprie  attribuzioni  in   posizione   di
autonomia e rispondono  unicamente  alla  giunta  regionale;  possono
chiedere, altresi', per  il  tramite  del  proprio  presidente,  agli
uffici competenti tutte le informazioni  necessarie  all'espletamento
della propria attivita'.». 
    j) il terzo periodo del comma 2 dell'art. 42, e'  sostituito  dal
seguente:  «Nei  comuni  con  popolazione  fino  a  15.000   abitanti
l'organismo e' costituito da un organo monocratico.»; 
    k) al comma 21 dell'art. 56 dopo le parole «Comparto unico,» sono
aggiunte le parole «la regione,» e le parole: «31 dicembre 2018» sono
sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2019». 
  2. La disciplina di  cui  al  comma  1  dell'art.  27  della  legge
regionale n. 18/2016, come modificato dal comma  1,  lettera  g),  si
applica ai comandi disposti successivamente alla data di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  3. In attuazione dell'art. 32 della  legge  regionale  n.  18/2016,
come  sostituito  dalla  lettera  i)  del  comma  1,  le  delegazioni
trattanti pubbliche di comparto  ivi  previste  sono  nominate  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge;
sino a detta nomina continua  ad  operare  la  delegazione  trattante
pubblica di comparto in carica alla data di entrata in  vigore  della
presente  legge.  Continua  altresi'  ad   operare,   salve   diverse
determinazioni, il tavolo tecnico permanente gia' istituito alla data
di entrata in vigore della presente legge. 
  4. Per le finalita' previste dall'art.  32,  comma  4  della  legge
regionale n. 18/2016, come sostituito dalla lettera i) del  comma  1,
e' autorizzata la spesa  complessiva  di  58.500  euro  suddivisa  in
ragione di 8.500 euro per l'anno 2019 e di 25.000 euro  per  ciascuno
degli  anni  2020-2021  a  valere  sulla  missione  n.   1   (Servizi
istituzionali, generali e di gestione) -  programma  n.  10  (Risorse
umane) - titolo n. 1 (Spese  correnti),  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 
  5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si  provvede
mediante rimodulazione delle risorse a valere  sulla  missione  n.  1
(Servizi istituzionali, generali e di gestione)  -  programma  n.  10
(Risorse umane) -  titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.