Art. 108 
 
              Modifica alla legge regionale n. 45/2017 
 
  1. Il comma 22 dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2017,
n. 45 (Legge di stabilita' 2018), e' sostituito dal seguente: 
    «22. L'indennita' di cui all'art. 110, sesto  comma  della  legge
regionale 31 agosto  1981,  n.  53  (Stato  giuridico  e  trattamento
economico  del  personale  della  Regione   Autonoma   Friuli-Venezia
Giulia), e' corrisposta anche agli autisti di rappresentanza  di  cui
all'art. 38 del regolamento  di  organizzazione  dell'amministrazione
regionale e degli enti regionali emanato con decreto  del  Presidente
della regione 27  agosto  2004,  n.  0277/Pres.  e  all'art.  14  del
regolamento di organizzazione degli uffici  del  consiglio  regionale
emanato con deliberazione dell'ufficio di  Presidenza  del  Consiglio
regionale 30 gennaio 2019, n.  101.  L'indennita'  di  cui  al  primo
periodo  e'  corrisposta  altresi',  rapportandola  ai   periodi   di
effettivo svolgimento delle funzioni di guida di rappresentanza, agli
autisti assegnati alla Segreteria generale del consiglio regionale  e
all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della regione,  nonche'  al
personale che sostituisce gli autisti di rappresentanza  in  caso  di
loro assenza o impedimento.». 
  2. Per le finalita' previste dell'art. 11,  comma  22  della  legge
regionale n. 45/2017, come sostituito dal comma 1, e' autorizzata  la
spesa complessiva di 12.875 euro suddivisa in ragione di  2.575  euro
per l'anno 2019 e di 5.150 euro per ciascuno degli anni  2020-2021  a
valere sulle seguenti missioni, programmi e  titoli  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021: 
    a) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di  gestione)
- programma  n.  4  (Gestione  delle  entrate  tributarie  e  servizi
fiscali) - titolo n. 1 (Spese correnti) per  complessivi  1.000  euro
suddivisi in ragione di 200 euro per l'anno 2019 e di  400  euro  per
ciascuno degli anni 2020-2021; 
    b) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di  gestione)
- programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti)  per
complessivi 11.875 euro suddivisi in ragione di 2.375 euro per l'anno
2019 e di 4.750 euro per ciascuno degli anni 2020-2021. 
  3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede,
con riferimento alla lettera a) mediante storno  di  pari  importo  a
valere sulla missione n. 1  (Servizi  istituzionali,  generali  e  di
gestione) - programma n. 10 (Risorse umane)  -  titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni  2019-2021;   con   riferimento   alla   lettera   b)   mediante
rimodulazione delle risorse a valere sulla  missione  n.  1  (Servizi
istituzionali, generali e di gestione) -  programma  n.  10  (Risorse
umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 
  4. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento  alle
ritenute fiscali,  previdenziali  e  assistenziali,  e'  iscritto  lo
stanziamento complessivo di 3.500 euro suddiviso in  ragione  di  700
euro per l'anno  2019  e  di  1.400  euro  per  ciascuno  degli  anni
2020-2021 sul titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)
e sulla tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello  stato
di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021. 
  5. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento  alle
ritenute fiscali,  previdenziali  e  assistenziali,  e'  iscritto  lo
stanziamento complessivo di 3.500 euro suddiviso in  ragione  di  700
euro per l'anno  2019  e  di  1.400  euro  per  ciascuno  degli  anni
2020-2021 sulla missione n. 99 (Servizi per conto terzi) -  programma
n. 1 (Servizi per conto terzi e  partite  di  giro)  -  titolo  n.  7
(Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di  previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.