Art. 108 Modifica alla legge regionale n. 45/2017 1. Il comma 22 dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), e' sostituito dal seguente: «22. L'indennita' di cui all'art. 110, sesto comma della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia), e' corrisposta anche agli autisti di rappresentanza di cui all'art. 38 del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e all'art. 14 del regolamento di organizzazione degli uffici del consiglio regionale emanato con deliberazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 30 gennaio 2019, n. 101. L'indennita' di cui al primo periodo e' corrisposta altresi', rapportandola ai periodi di effettivo svolgimento delle funzioni di guida di rappresentanza, agli autisti assegnati alla Segreteria generale del consiglio regionale e all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della regione, nonche' al personale che sostituisce gli autisti di rappresentanza in caso di loro assenza o impedimento.». 2. Per le finalita' previste dell'art. 11, comma 22 della legge regionale n. 45/2017, come sostituito dal comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 12.875 euro suddivisa in ragione di 2.575 euro per l'anno 2019 e di 5.150 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulle seguenti missioni, programmi e titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021: a) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 1.000 euro suddivisi in ragione di 200 euro per l'anno 2019 e di 400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021; b) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 11.875 euro suddivisi in ragione di 2.375 euro per l'anno 2019 e di 4.750 euro per ciascuno degli anni 2020-2021. 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede, con riferimento alla lettera a) mediante storno di pari importo a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; con riferimento alla lettera b) mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 4. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, e' iscritto lo stanziamento complessivo di 3.500 euro suddiviso in ragione di 700 euro per l'anno 2019 e di 1.400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sul titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021. 5. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, e' iscritto lo stanziamento complessivo di 3.500 euro suddiviso in ragione di 700 euro per l'anno 2019 e di 1.400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.