Art. 109 Personale polizia locale 1. In relazione al permanere delle particolari esigenze operative e funzionali connesse e conseguenti al processo di riassetto delle autonomie locali, ai fini delle assunzioni di personale della polizia locale da parte delle UTI e dei comuni della regione, gli enti medesimi continuano ad applicare l'art. 56, comma 20-ter della legge regionale n. 18/2016, per l'anno 2019 nonche' con riferimento alle procedure concorsuali gia' avviate nell'anno 2018 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.