Art. 109 
 
                      Personale polizia locale 
 
  1. In relazione al permanere delle particolari esigenze operative e
funzionali connesse e conseguenti  al  processo  di  riassetto  delle
autonomie locali, ai fini delle assunzioni di personale della polizia
locale da parte delle UTI  e  dei  comuni  della  regione,  gli  enti
medesimi continuano ad applicare l'art. 56, comma 20-ter della  legge
regionale n. 18/2016, per l'anno 2019 nonche'  con  riferimento  alle
procedure concorsuali  gia'  avviate  nell'anno  2018  e  non  ancora
concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.