Art. 11 Modifiche alla legge regionale n. 42/2017 1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 38 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), e' abrogata. 2. Dopo il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 42/2017 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'importo degli obblighi ittiogenici per le concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali per usi di piscicoltura, rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno 2020 e' determinato nella misura prevista dal comma 2.».