Art. 11 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 42/2017 
 
  1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 38 della legge regionale  1°
dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per  la  gestione  delle
risorse ittiche nelle acque interne), e' abrogata. 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 42/2017 e'
aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'importo  degli
obblighi ittiogenici per  le  concessioni  di  derivazione  di  acque
pubbliche superficiali per  usi  di  piscicoltura,  rilasciate  prima
dell'entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno 2020
e' determinato nella misura prevista dal comma 2.».