Art. 110 Disposizioni in materia di previdenza del personale regionale 1. I dipendenti regionali che presentano domanda di riscatto ai fini previdenziali a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge hanno facolta' di richiedere che lo stesso periodo sia valutato, o totalmente o parzialmente, anche ai fini dell'integrazione di cui all'art. 143 della legge regionale n. 53/1981, previo versamento dell'onere calcolato ai sensi dell'art. 142, secondo comma della medesima legge regionale. 2. Nei confronti del personale avente titolo al trattamento di fine servizio inquadrato, a qualunque titolo, nel ruolo unico regionale con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge non operano le disposizioni di cui al capo II del titolo II della parte IV della legge regionale n. 53/1981 limitatamente all'Istituto dell'integrazione previsto dall'art. 143 della medesima legge regionale. Il medesimo personale ha titolo all'indennita' premio di servizio prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale del personale degli enti locali), erogata dall'INPS-Gestione dipendenti pubblici. 3. I dipendenti di cui al comma 2 che maturino almeno sette anni, sei mesi e un giorno di servizio presso la regione possono, in costanza di rapporto, richiedere l'anticipazione del trattamento di fine servizio nei limiti del 70 per cento del trattamento maturato successivamente all'inquadramento cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. L'anticipazione del trattamento di fine servizio e' concessa per le finalita' previste dall'art. 16-bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), e in base alle previsioni del relativo regolamento regionale.