Art. 110 
 
                Disposizioni in materia di previdenza 
                       del personale regionale 
 
  1. I dipendenti regionali che presentano  domanda  di  riscatto  ai
fini previdenziali a decorrere dall'entrata in vigore della  presente
legge  hanno  facolta'  di  richiedere  che  lo  stesso  periodo  sia
valutato,   o   totalmente   o   parzialmente,    anche    ai    fini
dell'integrazione di  cui  all'art.  143  della  legge  regionale  n.
53/1981, previo versamento dell'onere calcolato  ai  sensi  dell'art.
142, secondo comma della medesima legge regionale. 
  2. Nei confronti del personale avente titolo al trattamento di fine
servizio inquadrato, a qualunque titolo, nel  ruolo  unico  regionale
con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente  legge
non operano le disposizioni di cui al capo II  del  titolo  II  della
parte IV della legge regionale n. 53/1981 limitatamente  all'Istituto
dell'integrazione  previsto  dall'art.  143  della   medesima   legge
regionale. Il medesimo personale ha titolo all'indennita'  premio  di
servizio prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 152  (Nuove  norme  in
materia previdenziale  del  personale  degli  enti  locali),  erogata
dall'INPS-Gestione dipendenti pubblici. 
  3. I dipendenti di cui al comma 2 che maturino almeno  sette  anni,
sei mesi e un giorno  di  servizio  presso  la  regione  possono,  in
costanza di rapporto, richiedere l'anticipazione del  trattamento  di
fine servizio nei limiti del 70 per cento  del  trattamento  maturato
successivamente all'inquadramento cui avrebbero diritto nel  caso  di
cessazione del rapporto alla data  della  richiesta.  L'anticipazione
del trattamento  di  fine  servizio  e'  concessa  per  le  finalita'
previste dall'art. 16-bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54
(Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato
giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), e  in
base alle previsioni del relativo regolamento regionale.