Art. 111 Datore di lavoro 1. I direttori generali dell'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), di cui all'art. 9 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), di cui all'art. 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), di cui all'art. 15 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), dell'ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (ERPAC), di cui all'art. 8 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura) e dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, di cui all'art. 30-sexies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono datori di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 2. Per le funzioni di cui al comma 1 i direttori generali, in quanto datori di lavoro, possono avvalersi delle strutture tecniche operanti presso l'amministrazione regionale.