Art. 111 
 
                          Datore di lavoro 
 
  1. I direttori generali dell'Ente tutela patrimonio ittico  (ETPI),
di cui all'art. 9 della legge  regionale  1°  dicembre  2017,  n.  42
(Disposizioni regionali per la gestione delle risorse  ittiche  nelle
acque interne), dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA),
di cui all'art. 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8  (Agenzia
regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dell'Agenzia regionale  per
il diritto agli studi superiori (ARDISS), di cui  all'art.  15  della
legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di  diritto
allo studio universitario), dell'ente  regionale  per  il  patrimonio
culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia  Giulia  (ERPAC),  di
cui  all'art.  8  della  legge  regionale  25  febbraio  2016,  n.  2
(Istituzione dell'ente regionale per il  patrimonio  culturale  della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti
in materia di cultura) e dell'Agenzia Lavoro  &  SviluppoImpresa,  di
cui all'art. 30-sexies della legge regionale 4  giugno  2009,  n.  11
(Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale,  sostegno
al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione  di  lavori
pubblici), sono datori di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  (Attuazione  dell'art.  1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della  salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 
  2. Per le funzioni di cui al  comma  1  i  direttori  generali,  in
quanto datori di lavoro, possono avvalersi delle  strutture  tecniche
operanti presso l'amministrazione regionale.