Art. 112 
 
           Trattamento economico del personale trasferito 
                    per mobilita' dalle province 
 
  1. In relazione al processo di superamento  delle  province  e  del
conseguente trasferimento di funzioni alla regione e in un'ottica  di
coerenza di sistema, il trattamento economico  di  cui  all'art.  50,
comma 1 della legge regionale 28 giugno  2016,  n.  10  (Modifiche  a
disposizioni  concernenti  gli  enti  locali  contenute  nelle  leggi
regionali numeri: 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015,
18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007,  2/2016  e  27/2012),  si  applica
anche nei confronti del  personale  trasferito  dalle  province  alla
regione,  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
medesima legge regionale, mediante mobilita' volontaria di  comparto;
il trattamento compete a decorrere dalla data del trasferimento  alla
regione. 
  2. Per le finalita' previste dal comma 1 e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di 15.990 euro suddivisa in ragione  di  9.650  euro  per
l'anno 2019 e di 3.170 euro  per  ciascuno  degli  anni  2020-2021  a
valere sulle seguenti missioni, programmi e  titoli  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021: 
    a) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di  gestione)
- programma  n.  4  (Gestione  delle  entrate  tributarie  e  servizi
fiscali) - titolo n. 1 (Spese correnti) per  complessivi  1.000  euro
suddivisi in ragione di 600 euro per l'anno 2019 e di  200  euro  per
ciascuno degli anni 2020-2021; 
    b) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di  gestione)
- programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti)  per
complessivi 14.990 euro suddivisi in ragione di 9.050 euro per l'anno
2019 e di 2.970 euro per ciascuno degli anni 2020-2021. 
  3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede,
con riferimento alla lettera a) mediante storno  di  pari  importo  a
valere sulla missione n. 1  (Servizi  istituzionali,  generali  e  di
gestione) - programma n. 10 (Risorse umane)  -  titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni  2019-2021;   con   riferimento   alla   lettera   b)   mediante
rimodulazione delle risorse a valere sulla  missione  n.  1  (Servizi
istituzionali, generali e di gestione) -  programma  n.  10  (Risorse
umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 
  4. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento  alle
ritenute fiscali,  previdenziali  e  assistenziali,  e'  iscritto  lo
stanziamento complessivo di 4.550 euro suddiviso in ragione di  2.750
euro per l'anno 2019 e di 900 euro per ciascuno degli anni  2020-2021
sul titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)  e  sulla
tipologia n. 90100 (Entrate per  partite  di  giro)  dello  stato  di
previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021. 
  5. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento  alle
ritenute fiscali,  previdenziali  e  assistenziali,  e'  iscritto  lo
stanziamento complessivo di 4.550 euro suddiviso in ragione di  2.750
euro per l'anno 2019 e di 900 euro per ciascuno degli anni  2020-2021
sulla missione n. 99 (Servizi per  conto  terzi)  -  programma  n.  1
(Servizi per conto terzi e partite di giro) - titolo n. 7 (Uscite per
conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della  spesa
del bilancio per gli anni 2019-2021.