Art. 112 Trattamento economico del personale trasferito per mobilita' dalle province 1. In relazione al processo di superamento delle province e del conseguente trasferimento di funzioni alla regione e in un'ottica di coerenza di sistema, il trattamento economico di cui all'art. 50, comma 1 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali numeri: 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), si applica anche nei confronti del personale trasferito dalle province alla regione, successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, mediante mobilita' volontaria di comparto; il trattamento compete a decorrere dalla data del trasferimento alla regione. 2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di 15.990 euro suddivisa in ragione di 9.650 euro per l'anno 2019 e di 3.170 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulle seguenti missioni, programmi e titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021: a) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 1.000 euro suddivisi in ragione di 600 euro per l'anno 2019 e di 200 euro per ciascuno degli anni 2020-2021; b) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 14.990 euro suddivisi in ragione di 9.050 euro per l'anno 2019 e di 2.970 euro per ciascuno degli anni 2020-2021. 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede, con riferimento alla lettera a) mediante storno di pari importo a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; con riferimento alla lettera b) mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 4. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, e' iscritto lo stanziamento complessivo di 4.550 euro suddiviso in ragione di 2.750 euro per l'anno 2019 e di 900 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sul titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021. 5. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, e' iscritto lo stanziamento complessivo di 4.550 euro suddiviso in ragione di 2.750 euro per l'anno 2019 e di 900 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.