Art. 113 
 
           Limiti all'utilizzazione di personale regionale 
            da parte di altre amministrazioni e organismi 
 
  1. Con riferimento alle ipotesi di messa a disposizione, distacco e
utilizzo di personale regionale presso altri enti ed  amministrazioni
pubblici, fondazioni o altri organismi, e' fissato un limite  massimo
complessivo pari a novanta unita'. 
  2. Non sono considerate, ai fini del rispetto del limite di cui  al
comma 1, le ipotesi di applicazione di personale regionale presso  le
sezioni di polizia giudiziaria delle  Procure  della  Repubblica,  ai
sensi del combinato disposto dell'art. 58  del  codice  di  procedura
penale e dell'art. 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271
(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
procedura penale), e  di  distacco  presso  organismi  e  istituzioni
dell'Unione europea. 
  3. Il limite di cui al comma 1 si applica anche con  riferimento  a
ulteriori ipotesi di messa a disposizione,  distacco  e  utilizzo  di
personale regionale previste successivamente  all'entrata  in  vigore
della presente legge.