Art. 113 Limiti all'utilizzazione di personale regionale da parte di altre amministrazioni e organismi 1. Con riferimento alle ipotesi di messa a disposizione, distacco e utilizzo di personale regionale presso altri enti ed amministrazioni pubblici, fondazioni o altri organismi, e' fissato un limite massimo complessivo pari a novanta unita'. 2. Non sono considerate, ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1, le ipotesi di applicazione di personale regionale presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 del codice di procedura penale e dell'art. 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e di distacco presso organismi e istituzioni dell'Unione europea. 3. Il limite di cui al comma 1 si applica anche con riferimento a ulteriori ipotesi di messa a disposizione, distacco e utilizzo di personale regionale previste successivamente all'entrata in vigore della presente legge.