Art. 114 
 
               Regolamento di cui all'art. 10, comma 8 
                  della legge regionale n. 44/2017 
 
  1. In relazione alle modifiche al  decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n. 50  (Codice  dei  contratti   pubblici),   apportate,   con
decorrenza 19 aprile 2019, dal decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32
(Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici),
con particolare riferimento alla  disposizione  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera aa),  del  medesimo  decreto-legge,  nonche'  tenuto
conto del rinvio dinamico operato dall'art. 10, comma 7  della  legge
regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata  alla  manovra  di
bilancio 2018-2020), all'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016,
le disposizioni del nuovo regolamento da emanarsi, ai sensi del comma
8  del  medesimo  art.  10  della  legge  regionale  n.  44/2017,  in
conseguenza delle suddette modifiche, hanno efficacia dal  19  aprile
2019 e si applicano agli interventi relativi a  servizi  e  forniture
per i quali il bando, l'avviso o  la  lettera  di  invito  sia  stato
pubblicato o trasmessa dopo detta data.