Art. 114 Regolamento di cui all'art. 10, comma 8 della legge regionale n. 44/2017 1. In relazione alle modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), apportate, con decorrenza 19 aprile 2019, dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), con particolare riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera aa), del medesimo decreto-legge, nonche' tenuto conto del rinvio dinamico operato dall'art. 10, comma 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), all'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016, le disposizioni del nuovo regolamento da emanarsi, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 10 della legge regionale n. 44/2017, in conseguenza delle suddette modifiche, hanno efficacia dal 19 aprile 2019 e si applicano agli interventi relativi a servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito sia stato pubblicato o trasmessa dopo detta data.