Art. 13 Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 25/2017 1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), e' sostituito dal seguente: «2. I corsi preparatori possono essere organizzati dalle Unioni territoriali intercomunali, di seguito Unioni, dalle aziende sanitarie, dai gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei gruppi micologici del Friuli-Venezia Giulia, nonche' da soggetti privati.».