Art. 13 
 
        Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 25/2017 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 luglio  2017,  n.
25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi  epigei
spontanei nel territorio regionale), e' sostituito dal seguente: 
    «2. I corsi preparatori possono essere organizzati  dalle  Unioni
territoriali  intercomunali,  di  seguito   Unioni,   dalle   aziende
sanitarie, dai gruppi micologici aderenti alla Federazione  regionale
dei gruppi micologici del Friuli-Venezia Giulia, nonche' da  soggetti
privati.».