Art. 14 Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 9/2005 1. Dopo il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Entro trenta giorni decorrenti dal termine dell'attivita' autorizzata ai sensi dei commi 1.1-bis e 1.1-quater dell'art. 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), qualora il materiale del fondo stradale si depositi accidentalmente sul prato stabile nel corso della suddetta attivita', il soggetto organizzatore e' tenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi qualora prescritto dal soggetto che ha rilasciato il titolo autorizzatorio. 7-ter. Fino alla scadenza del termine indicato al comma 7-bis non trova applicazione il divieto di cui all'art. 4, comma 1.».