Art. 14 
 
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 9/2005 
 
  1. Dopo il comma 7 dell'art. 5  della  legge  regionale  29  aprile
2005,  n.  9  (Norme  regionali  per  la  tutela  dei  prati  stabili
naturali), sono aggiunti i seguenti: 
    «7-bis. Entro trenta giorni decorrenti dal termine dell'attivita'
autorizzata ai sensi dei commi  1.1-bis  e  1.1-quater  dell'art.  12
della legge regionale  15  ottobre  2009,  n.  17  (Disciplina  delle
concessioni e conferimento di funzioni in materia di  demanio  idrico
regionale), qualora il  materiale  del  fondo  stradale  si  depositi
accidentalmente sul prato stabile nel corso della suddetta attivita',
il soggetto organizzatore e' tenuto alla riduzione in pristino  dello
stato dei luoghi qualora prescritto dal soggetto che ha rilasciato il
titolo autorizzatorio. 
    7-ter. Fino alla scadenza del termine indicato al comma 7-bis non
trova applicazione il divieto di cui all'art. 4, comma 1.».