Art. 15 Modifiche alla legge regionale n. 12/2016 1. All'art. 35 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attivita' estrattive), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera c) del comma 4 e' aggiunta la seguente: «c-bis) all'adempimento delle prescrizioni indicate nella diffida amministrativa di cui al comma 4-bis.»; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi previsti dall'art. 34, comma 4, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'art. 3-bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). La diffida amministrativa e' applicabile al medesimo soggetto per non piu' di due volte, a condizione che questi abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa.». 2. Al comma 10-bis dell'art. 37 della legge regionale n. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) dopo le parole «domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata» sono aggiunte le seguenti: «o della domanda di autorizzazione all'esercizio di una nuova attivita' estrattiva ai sensi del comma 2-bis»; b) alla lettera c) dopo le parole «domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata» sono aggiunte le seguenti: «o della domanda di autorizzazione all'esercizio di una nuova attivita' estrattiva ai sensi del comma 2-bis».