Art. 15 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 12/2016 
 
  1. All'art.  35  della  legge  regionale  15  luglio  2016,  n.  12
(Disciplina organica delle attivita' estrattive), sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) dopo la lettera c) del comma 4 e' aggiunta la seguente: 
      «c-bis)  all'adempimento  delle  prescrizioni  indicate   nella
diffida amministrativa di cui al comma 4-bis.»; 
    b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis.  Nei  casi  previsti  dall'art.  34,  comma  4,   trova
applicazione la diffida amministrativa di cui all'art.  3-bis,  commi
1, 3 e 4, della legge regionale 17 gennaio  1984,  n.  1  (Norme  per
l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).  La  diffida
amministrativa e' applicabile al medesimo soggetto per  non  piu'  di
due volte, a condizione che questi abbia adempiuto alle  prescrizioni
dettate nella prima diffida e  che  non  abbia  posto  in  essere  la
medesima violazione oggetto della stessa.». 
  2. Al comma 10-bis dell'art. 37 della legge  regionale  n.  12/2016
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla  lettera  b)  dopo  le  parole  «domanda  di  ampliamento
dell'area di cava autorizzata» sono aggiunte le  seguenti:  «o  della
domanda  di  autorizzazione  all'esercizio  di  una  nuova  attivita'
estrattiva ai sensi del comma 2-bis»; 
    b) alla  lettera  c)  dopo  le  parole  «domanda  di  ampliamento
dell'area di cava autorizzata» sono aggiunte le  seguenti:  «o  della
domanda  di  autorizzazione  all'esercizio  di  una  nuova  attivita'
estrattiva ai sensi del comma 2-bis».