Art. 16 
 
           Impianti per l'allevamento intensivo di pollame 
 
  1.  Ai   fini   della   valutazione   di   impatto   ambientale   e
dell'autorizzazione   integrata   ambientale   degli   impianti   per
l'allevamento intensivo di pollame, con decreto del  direttore  della
struttura regionale competente in materia di ambiente  sono  adottate
le linee guida concernenti il metodo per il calcolo  della  capacita'
produttiva dell'impianto, espressa in  termini  di  numero  di  posti
pollo in relazione alla superficie utile di allevamento. 
  2. Le linee guida di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  agli
impianti per l'allevamento intensivo di  pollame  in  esercizio  alla
data di entrata in vigore della presente legge i quali,  in  caso  di
difformita', sono tenuti ad adeguarsi alle linee guida entro un  anno
dall'emanazione del decreto del direttore della  struttura  regionale
competente in materia di ambiente.