Art. 16 Impianti per l'allevamento intensivo di pollame 1. Ai fini della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti per l'allevamento intensivo di pollame, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente sono adottate le linee guida concernenti il metodo per il calcolo della capacita' produttiva dell'impianto, espressa in termini di numero di posti pollo in relazione alla superficie utile di allevamento. 2. Le linee guida di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti per l'allevamento intensivo di pollame in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, in caso di difformita', sono tenuti ad adeguarsi alle linee guida entro un anno dall'emanazione del decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.