Art. 17 Modifiche alla legge regionale n. 15/2016 1. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversita', del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 dopo la parola «geosito» sono inserite le seguenti: «altresi' detto emergenza o eccellenza o particolarita' geologica, geomorfologica, idrogeologica, paleontologica, mineralogica e pedologica»; b) al comma 4 dell'art. 4 le parole «rilevante e dimostrato» sono soppresse; c) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Rete funzionale alla geodiversita'). - 1. E' istituita presso la struttura regionale di cui all'art. 3, comma 1, la rete funzionale alla geodiversita' per la valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversita' nelle aree geomorfologicamente omogenee. 2. La rete funzionale alla geodiversita' e' formata da soggetti pubblici promotori delle attivita' di cui al comma 1 che rappresentano gli enti locali attraverso accordi d'intesa stipulati tra le parti. 3. I soggetti pubblici promotori delle attivita' di cui al comma 1 operano in sinergia con la struttura regionale competente in materia di geologia, ai fini dell'attuazione di interventi per la promozione del patrimonio geologico regionale previsti dall'art. 18. 4. Gli elenchi delle aree geomorfologicamente omogenee e dei relativi soggetti promotori sono approvati con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di geologia, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della regione e sul sito istituzionale della regione e sono trasmessi ai comuni interessati che provvedono a darne pubblicita' nelle forme idonee.»; d) al comma 1 dell'art. 6 le parole «del Global Geoparks Network (GGN)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'UNESCO Global Geoparks (UGG)»; e) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 3 le parole «o dagli enti gestori dei parchi, nelle aree di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere degli enti gestori dei parchi nelle aree di propria competenza»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei parchi regionali e nelle aree contigue, l'ente gestore dell'area protetta puo' disciplinare l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di grotte, nonche' le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico.»; 3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'apertura di nuove grotte turistiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera l) e la loro utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari e' preventivamente autorizzata dalla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, previo parere degli enti gestori dei parchi nelle aree di propria competenza, subordinatamente alla presentazione di un progetto di fruizione corredato di una relazione illustrativa dell'impatto delle attivita' e delle opere previste. Fatti salvi i vincoli di carattere archeologico, naturalistico, paesaggistico o di altra natura, l'autorizzazione e la realizzazione delle opere sono subordinate al rispetto delle altre normative di settore.»; f) al comma 1 dell'art. 16 il periodo «Detti strumenti di pianificazione e piani definiscono le adeguate misure pianificatorie dei beni del patrimonio geologico e speleologico tutelati dalla presente legge.» e' soppresso; g) all'art. 17 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1 dopo le parole «in materia di geologia.» e' aggiunto il seguente periodo: «A tal fine, il progetto dell'intervento e' corredato da una relazione geologica illustrativa dell'impatto sul geosito.»; 2) al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «A tal fine, il progetto dell'intervento e' corredato da una relazione illustrativa dell'impatto sul sito ipogeo.».