Art. 17 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 15/2016 
 
  1. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la
tutela  e  la  valorizzazione  della  geodiversita',  del  patrimonio
geologico e speleologico e delle aree carsiche),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) alla lettera c)  del  comma  1  dell'art.  2  dopo  la  parola
«geosito» sono inserite le  seguenti:  «altresi'  detto  emergenza  o
eccellenza o particolarita' geologica, geomorfologica, idrogeologica,
paleontologica, mineralogica e pedologica»; 
    b) al comma 4 dell'art. 4 le parole «rilevante e dimostrato» sono
soppresse; 
    c) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente: 
      «Art. 5-bis (Rete  funzionale  alla  geodiversita').  -  1.  E'
istituita presso la struttura regionale di cui all'art. 3,  comma  1,
la rete funzionale  alla  geodiversita'  per  la  valorizzazione  del
patrimonio   geologico   e    della    geodiversita'    nelle    aree
geomorfologicamente omogenee. 
      2. La rete funzionale alla geodiversita' e' formata da soggetti
pubblici  promotori  delle  attivita'  di  cui   al   comma   1   che
rappresentano gli enti locali attraverso accordi  d'intesa  stipulati
tra le parti. 
      3. I soggetti pubblici promotori  delle  attivita'  di  cui  al
comma 1 operano in sinergia con la struttura regionale competente  in
materia di geologia, ai fini dell'attuazione  di  interventi  per  la
promozione del patrimonio geologico regionale previsti dall'art. 18. 
      4. Gli elenchi delle aree geomorfologicamente  omogenee  e  dei
relativi soggetti promotori sono approvati con decreto del  direttore
della struttura regionale  competente  in  materia  di  geologia,  da
pubblicarsi  nel  Bollettino  Ufficiale  della  regione  e  sul  sito
istituzionale della regione e sono trasmessi  ai  comuni  interessati
che provvedono a darne pubblicita' nelle forme idonee.»; 
    d) al comma 1 dell'art. 6 le parole «del Global Geoparks  Network
(GGN)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'UNESCO  Global  Geoparks
(UGG)»; 
    e) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 3 le parole «o dagli enti gestori dei parchi, nelle
aree di propria competenza» sono sostituite dalle  seguenti:  «previo
parere  degli  enti  gestori  dei  parchi  nelle  aree   di   propria
competenza»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Nei  parchi  regionali  e  nelle  aree  contigue,  l'ente
gestore dell'area protetta puo' disciplinare l'accesso,  la  ricerca,
l'esplorazione  di  grotte,  nonche'  le  eventuali  disostruzioni  a
carattere esplorativo o scientifico.»; 
      3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. L'apertura di nuove grotte turistiche di cui all'art.  2,
comma 1, lettera  l)  e  la  loro  utilizzazione  a  fini  economici,
turistici e sanitari e' preventivamente autorizzata  dalla  struttura
regionale di cui all'art.  9,  comma  1,  previo  parere  degli  enti
gestori dei parchi nelle aree di propria competenza, subordinatamente
alla presentazione di un  progetto  di  fruizione  corredato  di  una
relazione illustrativa dell'impatto delle  attivita'  e  delle  opere
previste.  Fatti  salvi  i   vincoli   di   carattere   archeologico,
naturalistico, paesaggistico o di altra natura, l'autorizzazione e la
realizzazione delle opere sono subordinate al  rispetto  delle  altre
normative di settore.»; 
    f) al comma  1  dell'art.  16  il  periodo  «Detti  strumenti  di
pianificazione e piani definiscono le adeguate misure  pianificatorie
dei beni del  patrimonio  geologico  e  speleologico  tutelati  dalla
presente legge.» e' soppresso; 
    g) all'art. 17 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 1 dopo le  parole  «in  materia  di  geologia.»  e'
aggiunto  il   seguente   periodo:   «A   tal   fine,   il   progetto
dell'intervento e' corredato da una relazione geologica  illustrativa
dell'impatto sul geosito.»; 
      2) al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo:  «A  tal
fine, il progetto  dell'intervento  e'  corredato  da  una  relazione
illustrativa dell'impatto sul sito ipogeo.».