Art. 18 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 3/2001 
 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 12-bis della legge regionale
12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia  di  sportello  unico
per  le  attivita'  produttive  e  semplificazione  di   procedimenti
amministrativi e del  corpo  legislativo  regionale),  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «a) ampliamenti di attivita' produttive ubicati in zone  omogenee
D1, D2, D3 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, che
si rendono necessari per almeno una delle seguenti fattispecie: 
      1) adeguamento degli immobili o degli  impianti  a  obblighi  o
prescrizioni tecniche derivanti da normative comunitarie,  statali  o
regionali, riferite all'attivita' produttiva e  nella  misura  minima
necessaria al rispetto delle norme; 
      2) adeguamento o modifica della struttura o degli impianti fino
a un massimo del 70 per cento della superficie del lotto.». 
  2. Al comma 1 dell'art. 12-ter della legge regionale n. 3/2001 dopo
le parole «necessari per il mantenimento» sono inserite le  seguenti:
«o per l'incremento».