Art. 18 Modifiche alla legge regionale n. 3/2001 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 12-bis della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e' sostituita dalla seguente: «a) ampliamenti di attivita' produttive ubicati in zone omogenee D1, D2, D3 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, che si rendono necessari per almeno una delle seguenti fattispecie: 1) adeguamento degli immobili o degli impianti a obblighi o prescrizioni tecniche derivanti da normative comunitarie, statali o regionali, riferite all'attivita' produttiva e nella misura minima necessaria al rispetto delle norme; 2) adeguamento o modifica della struttura o degli impianti fino a un massimo del 70 per cento della superficie del lotto.». 2. Al comma 1 dell'art. 12-ter della legge regionale n. 3/2001 dopo le parole «necessari per il mantenimento» sono inserite le seguenti: «o per l'incremento».