Art. 19 Modifiche alla legge regionale n. 29/2005 1. Il comma 2-bis dell'art. 41 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), e' abrogato. 2. All'art. 42 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 le parole «dei criteri di cui all'art. 41, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei seguenti criteri di priorita', fermo restando che ulteriori criteri possono essere stabiliti dai comuni nei regolamenti di cui all'art. 48: 1) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a km zero; 2) trasferimento del titolare dell'attivita' gia' presente nel mercato; 3) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualita' di precario, secondo il disposto dell'art. 49, comma 5; 4) anzianita' storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo; 5) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari»; b) alla lettera b) del comma 1 le parole «; in tale ipotesi, con la SCIA di cui al comma 3, va acquisito il DURC» sono soppresse; c) al comma 3, dopo la parola «SCIA», sono inserite le seguenti: «, in relazione alla quale va acquisito il DURC,». 3. All'art. 48 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole «dall'art. 41, comma 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 42, comma 1, lettera a),»; b) al comma 4 le parole «all'art. 41, comma 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 42, comma 1, lettera a),»; c) l'alinea del comma 5 e' sostituito dalla seguente: «Fermi restando i principali criteri di priorita' di cui all'articolo dall'art. 42, comma 1, lettera a), ai fini delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione ovvero di nuovi posteggi in mercati esistenti, nonche' dei posteggi che si sono resi liberi, vengono specificati i seguenti ulteriori criteri di priorita':»; d) il numero 1) del comma 5 e' abrogato. 4. All'art. 49 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'art. 48 e' rilasciata in base ai criteri di priorita' e per la durata di cui dall'art. 42, comma 1, lettera a), puo' essere rinnovata e non puo' essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.»; b) al comma 5 dopo le parole «presenze nel mercato o nella fiera.» sono inserite le seguenti: «Ulteriori criteri sono stabiliti dai comuni.». 5. All'art. 50 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole «secondo i criteri di priorita' stabiliti dall'intesa, di cui all'art. 41, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai criteri di priorita' e per la durata di cui dall'art. 42, comma 1, lettera a)»; b) al comma 3 le parole: «della durata massima di dodici anni e comunque» sono soppresse.