Art. 19 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 29/2005 
 
  1. Il comma 2-bis dell'art. 41 della  legge  regionale  5  dicembre
2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e
di somministrazione  di  alimenti  e  bevande.  Modifica  alla  legge
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica  del  turismo»),
e' abrogato. 
  2. All'art. 42 della legge regionale n. 29/2005 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a) del comma 1 le  parole  «dei  criteri  di  cui
all'art. 41,  comma  2-bis»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei
seguenti criteri di priorita', fermo restando che  ulteriori  criteri
possono essere stabiliti dai comuni nei regolamenti di  cui  all'art.
48: 
      1) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made  in
Italy, inclusi i prodotti biologici o a km zero; 
      2) trasferimento del titolare dell'attivita' gia' presente  nel
mercato; 
      3) maggior numero di presenze nel mercato  dove  viene  chiesta
l'assegnazione del posteggio, in qualita'  di  precario,  secondo  il
disposto dell'art. 49, comma 5; 
      4) anzianita' storica dell'operatore derivante  dalla  data  di
rilascio del precedente titolo; 
      5)  equilibrato  rapporto  tra  tipologie  alimentari   e   non
alimentari»; 
    b) alla lettera b) del comma 1 le parole «; in tale ipotesi,  con
la SCIA di cui al comma 3, va acquisito il DURC» sono soppresse; 
    c) al comma 3, dopo la parola «SCIA», sono inserite le  seguenti:
«, in relazione alla quale va acquisito il DURC,». 
  3. All'art. 48 della legge regionale n. 29/2005 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma  3  le  parole  «dall'art.  41,  comma  2-bis,»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'art. 42, comma 1, lettera a),»; 
    b) al  comma  4  le  parole  «all'art.  41,  comma  2-bis,»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'art. 42, comma 1, lettera a),»; 
    c) l'alinea del comma 5  e'  sostituito  dalla  seguente:  «Fermi
restando i  principali  criteri  di  priorita'  di  cui  all'articolo
dall'art. 42, comma  1,  lettera  a),  ai  fini  delle  procedure  di
selezione  per  l'assegnazione  dei  posteggi  in  mercati  di  nuova
istituzione ovvero di nuovi posteggi in  mercati  esistenti,  nonche'
dei posteggi che si sono resi liberi, vengono specificati i  seguenti
ulteriori criteri di priorita':»; 
    d) il numero 1) del comma 5 e' abrogato. 
  4. All'art. 49 della legge regionale n. 29/2005 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'art. 48
e' rilasciata in base ai criteri di priorita' e per la durata di  cui
dall'art. 42, comma 1, lettera a), puo' essere rinnovata e  non  puo'
essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.»; 
    b) al comma 5 dopo  le  parole  «presenze  nel  mercato  o  nella
fiera.» sono inserite le seguenti: «Ulteriori criteri sono  stabiliti
dai comuni.». 
  5. All'art. 50 della legge regionale n. 29/2005 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 le parole «secondo i criteri di priorita' stabiliti
dall'intesa, di cui all'art. 41, comma 2-bis» sono  sostituite  dalle
seguenti: «in base ai criteri di priorita' e per  la  durata  di  cui
dall'art. 42, comma 1, lettera a)»; 
    b) al comma 3 le parole: «della durata massima di dodici  anni  e
comunque» sono soppresse.