Art. 21 
 
                       Conferma di contributi 
            al Consorzio di sviluppo economico del Friuli 
 
  1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a confermare a favore
del Consorzio di sviluppo economico del Friuli i contributi  concessi
ai sensi dell'art. 15-bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3
(Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), con il decreto del
direttore  del   servizio   marketing   territoriale   e   promozione
internazionale n. 2443 del 30 novembre 2010  e  con  il  decreto  del
direttore del servizio politiche economiche e marketing  territoriale
n. 1778 del 23 settembre 2010, per la realizzazione  delle  opere  di
urbanizzazione  primaria  a  fruizione  collettiva,  non  soggette  a
sfruttamento commerciale,  destinati  al  servizio  dell'insediamento
produttivo localizzato nei Comuni di Osoppo, Buia e Gemona. 
  2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' confermato a seguito della
presentazione della  domanda  da  parte  del  Consorzio  di  sviluppo
economico del Friuli alla Direzione centrale competente in materia di
attivita'  produttive,  Servizio  sviluppo  economico  locale,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
e   comunque   prima   dell'avvio   dei   lavori,   corredata   della
documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale 31  maggio
2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 
  3. Con il decreto di conferma  del  finanziamento  sono  fissati  i
termini di esecuzione dell'intervento, le modalita' di erogazione del
finanziamento  e  di  rendicontazione  della  spesa,  secondo  quanto
previsto dalla legge regionale n. 14/2002.