Art. 22 
 
        Modifica all'art. 70 della legge regionale n. 3/2015 
 
  1. Il comma 8 dell'art. 70 della legge regionale 20 febbraio  2015,
n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma  delle  politiche  industriali),  e'
cosi' sostituito: 
    «8. Non  possono  essere  nominati  amministratori  dei  consorzi
coloro i quali avendo ricoperto nei cinque anni precedenti  incarichi
analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Entro e
non oltre otto giorni dalla data dell'assemblea di cui al comma 5, il
consorzio  comunica  agli  amministratori   la   loro   nomina.   Gli
amministratori comunicano l'accettazione dell'incarico ed  effettuano
le dichiarazioni di rito entro  otto  giorni  dal  ricevimento  della
notizia della loro nomina.  In  caso  di  mancata  sussistenza  delle
condizioni di cui al  presente  articolo  l'assemblea  provvede  alla
sostituzione degli amministratori non idonei.».