Art. 24 Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 4/2013 1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 21 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitivita' delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 12/2002 e n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo), e' aggiunto il seguente: «4-ter. Fermo quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili le spese per l'acquisizione di beni e servizi sostenute tra le PMI appartenenti alla medesima rete, nonche' quelle sostenute tra le reti con soggettivita' giuridica e le imprese appartenenti a tali reti.».