Art. 24 
 
        Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 4/2013 
 
  1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 21 della legge regionale 4  aprile
2013, n. 4 (Incentivi  per  il  rafforzamento  e  il  rilancio  della
competitivita' delle microimprese e delle piccole e medie imprese del
Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n.  12/2002  e
n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n.  2/2002
in materia di turismo), e' aggiunto il seguente: 
    «4-ter. Fermo quanto previsto dall'art. 31 della legge  regionale
20  marzo  2000,  n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di   diritto   di   accesso),   sono
ammissibili le spese per l'acquisizione di beni e  servizi  sostenute
tra le PMI appartenenti alla medesima rete, nonche' quelle  sostenute
tra le reti con soggettivita' giuridica e le imprese  appartenenti  a
tali reti.».