Art. 25 
 
       Modifiche all'art. 142 della legge regionale n. 2/2002 
 
  1. All'art. 142  della  legge  regionale  16  gennaio  2002,  n.  2
(Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale),
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dopo le parole «di maestro di sci,»  sono  inserite
le seguenti: «di  maestro  di  mountain  bike  e  di  ciclismo  fuori
strada,»; 
    b) al comma 3 dopo le parole «i maestri di sci,» sono inserite le
seguenti: «i maestri di mountain bike e di ciclismo fuori strada,»; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7.  I  proventi  derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni
amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono  integralmente  devoluti
ai comuni che le accertano e le irrogano in  conformita'  alla  legge
regionale  n.  1/1984,  fatta  salva  la  devoluzione  ai  rispettivi
collegi, se previsti e ove istituiti.»; 
    d) il comma 8 e' abrogato.