Art. 25 Modifiche all'art. 142 della legge regionale n. 2/2002 1. All'art. 142 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole «di maestro di sci,» sono inserite le seguenti: «di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada,»; b) al comma 3 dopo le parole «i maestri di sci,» sono inserite le seguenti: «i maestri di mountain bike e di ciclismo fuori strada,»; c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai comuni che le accertano e le irrogano in conformita' alla legge regionale n. 1/1984, fatta salva la devoluzione ai rispettivi collegi, se previsti e ove istituiti.»; d) il comma 8 e' abrogato.