Art. 27 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. L'art. 16, commi 1, 2 e 3, l'art. 19, commi 4, 5 e 6,  e  l'art.
37, comma 4, lettere b) e i) della legge regionale 9  dicembre  2016,
n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore  turistico  e
dell'attrattivita' del  territorio  regionale,  nonche'  modifiche  a
leggi regionali in materia di turismo e attivita'  produttive),  sono
abrogati.