Art. 27 Abrogazioni 1. L'art. 16, commi 1, 2 e 3, l'art. 19, commi 4, 5 e 6, e l'art. 37, comma 4, lettere b) e i) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), sono abrogati.