Art. 29 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 18/2015 
 
  1. All'art. 25 della legge regionale 17  luglio  2015,  n.  18  (La
disciplina della finanza locale del  Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'
modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n.  9/2009
e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti
modifiche: 
    a) al comma 2 le parole «con popolazione fino a 60.000  abitanti»
sono soppresse; 
    b) al comma 3 le parole «nelle Unioni territoriali  intercomunali
con popolazione superiore a 60.000 abitanti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nei comuni previsti  all'art.  13,  comma  3  della  legge
regionale n. 26/2014»; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Le Unioni territoriali intercomunali possono  avvalersi
dell'organo di revisione  economico-finanziaria  del  comune  con  il
maggior numero di abitanti.»; 
    d) il comma 4 e' abrogato. 
  2. Dopo il comma  1  dell'art.  27-bis  della  legge  regionale  n.
18/2015 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui  al  comma
1, non rileva l'attivita' di revisione svolta  a  favore  dell'Unione
territoriale     intercomunale     dall'organo      di      revisione
economico-finanziaria del comune piu' popoloso, ai  sensi  del  comma
3-bis dell'art. 25.». 
  3. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 18/2015 e'
aggiunto il seguente: 
    «1-bis.  All'organo   di   revisione   dell'Unione   territoriale
intercomunale, individuato ai sensi dell'art. 25, comma 3-bis, spetta
unicamente una maggiorazione, determinata con il decreto  di  cui  al
comma 1, del compenso base annuo  corrisposto  a  ciascun  componente
dell'organo di revisione del comune di cui l'Unione si avvale.».