Art. 29 Modifiche alla legge regionale n. 18/2015 1. All'art. 25 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole «con popolazione fino a 60.000 abitanti» sono soppresse; b) al comma 3 le parole «nelle Unioni territoriali intercomunali con popolazione superiore a 60.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni previsti all'art. 13, comma 3 della legge regionale n. 26/2014»; c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le Unioni territoriali intercomunali possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria del comune con il maggior numero di abitanti.»; d) il comma 4 e' abrogato. 2. Dopo il comma 1 dell'art. 27-bis della legge regionale n. 18/2015 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1, non rileva l'attivita' di revisione svolta a favore dell'Unione territoriale intercomunale dall'organo di revisione economico-finanziaria del comune piu' popoloso, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 25.». 3. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 18/2015 e' aggiunto il seguente: «1-bis. All'organo di revisione dell'Unione territoriale intercomunale, individuato ai sensi dell'art. 25, comma 3-bis, spetta unicamente una maggiorazione, determinata con il decreto di cui al comma 1, del compenso base annuo corrisposto a ciascun componente dell'organo di revisione del comune di cui l'Unione si avvale.».