Art. 3 Azione pilota per la conservazione della specie Chamelea gallina 1. La regione, riconoscendo l'importanza ambientale e socio-economica della conservazione delle popolazioni ittiche marine, realizza azioni sperimentali urgenti di consolidamento e riattivazione delle popolazioni naturali della specie autoctona Chamelea gallina nel compartimento marittimo di Monfalcone, al fine di scongiurare l'irreversibile esaurimento delle risorse biologiche esistenti, gia' fortemente compromesse anche dagli eventi meteo marini avversi verificatisi dal 26 al 30 ottobre 2018. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'amministrazione regionale realizza un'azione pilota finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) individuazione dei fondali dove effettuare attivita' di consolidamento e riattivazione delle popolazioni di Chamelea gallina; b) predisposizione dei fondali attraverso opere di pulizia, ossigenazione dei substrati e contenimento delle specie competitrici; c) acquisizione di novellame da banchi di produzione naturale e semina nelle aree oggetto di ripopolamento; d) raccolta e gestione dei dati sull'attivita' svolta e sugli esiti della medesima. 3. Per la realizzazione delle attivita' operative funzionali agli obiettivi di cui al comma 2, l'amministrazione regionale si avvale del Consorzio gestione pesca compartimento di Monfalcone (CO.GE.MO.) in quanto unico soggetto cui e' affidata, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di data 7 febbraio 2006 (Nuova disciplina sull'affidamento ai consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto), la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi con l'obiettivo primario di assicurarne l'incremento attraverso iniziative per la salvaguardia della risorsa anche attraverso semine e popolamenti. Al consorzio viene riconosciuto il rimborso delle spese documentate strettamente connesse con la realizzazione dell'azione pilota, secondo criteri e modalita' stabiliti con convenzione stipulata fra il legale rappresentante del consorzio e il direttore del servizio competente. 4. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) svolge la supervisione tecnico-scientifica dell'azione pilota al fine di assicurare la sostenibilita' ambientale. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) svolge la supervisione tecnico-scientifica finalizzata a verificare la ricaduta dell'azione pilota sul miglioramento qualitativo delle produzioni. ARPA ed ERSA relazionano alla giunta regionale sugli esiti dell'attivita' svolta anche sulla base dei dati di cui al comma 2, lettera d). 5. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di risorse ittiche di concerto con l'assessore competente in materia di ambiente, sono definiti: a) i contenuti specifici dell'azione pilota di cui al comma 2 e le modalita' operative di realizzazione, sentiti ARPA, ERSA e il CO.GE.MO.; b) i criteri generali per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 3. 6. Per le finalita' previste dal comma 2 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 2 (Caccia e pesca) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede per 134.000 euro per l'anno 2019 mediante storno dalla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti), per 21.000 euro per l'anno 2019 mediante storno dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 11 (Altri servizi generali) - titolo n. 1 (Spese correnti), per 145.000 euro per l'anno 2019 mediante storno dalla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 1 (Difesa del suolo) - titolo n. 1 (Spese correnti).