Art. 31 Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 22/2010 1. All'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo e il terzo periodo del comma 39-bis sono sostituiti dai seguenti: «La nomina e' condizionata all'adozione, da parte della giunta comunale, di una deliberazione che assicuri l'invarianza della spesa complessiva per le indennita' di funzione degli assessori comunali, rispetto alla spesa sostenibile per l'indennita' base di funzione spettante al numero massimo di assessori previsto dal comma 39 o dallo statuto comunale. Le indennita' degli assessori sono rideterminate in misura proporzionale rispetto ai valori spettanti, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011.»; b) dopo il comma 39-bis e' inserito il seguente: «39-ter. E' consentito inoltre derogare alle quote di rappresentanza di genere nella giunta comunale in assenza di un numero sufficiente di consiglieri del genere meno rappresentato nel consiglio qualora lo statuto non preveda la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio comunale.».