Art. 31 
 
       Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 22/2010 
 
  1. All'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge
finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il secondo e il terzo periodo del comma 39-bis sono sostituiti
dai seguenti: «La nomina e' condizionata all'adozione, da parte della
giunta comunale, di una deliberazione che assicuri l'invarianza della
spesa complessiva per  le  indennita'  di  funzione  degli  assessori
comunali, rispetto alla spesa sostenibile per  l'indennita'  base  di
funzione spettante al numero massimo di assessori previsto dal  comma
39 o dallo statuto  comunale.  Le  indennita'  degli  assessori  sono
rideterminate in misura proporzionale rispetto ai  valori  spettanti,
anche in deroga a quanto previsto dalla  deliberazione  della  giunta
regionale n. 1193 del 24 giugno 2011.»; 
    b) dopo il comma 39-bis e' inserito il seguente: 
      «39-ter.  E'  consentito  inoltre  derogare   alle   quote   di
rappresentanza di genere nella  giunta  comunale  in  assenza  di  un
numero sufficiente di consiglieri del genere meno  rappresentato  nel
consiglio qualora lo statuto non preveda la nomina  ad  assessore  di
cittadini non facenti parte del consiglio comunale.».