Art. 33 
 
                  Finanziamento al Comune di Grado 
                         per soccorso estivo 
 
  1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune
di Grado, per l'anno 2019, un finanziamento  pari  a  40.000  euro  a
sostegno delle spese derivanti dalla stipula di una convenzione con i
vigili  del  fuoco  finalizzata  a  garantire  il  funzionamento  del
distaccamento dei vigili del  fuoco  durante  la  stagione  turistica
estiva. 
  2. La domanda per la concessione del contributo di cui al  comma  1
e' presentata  alla  Direzione  centrale  competente  in  materia  di
sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini  e
modalita' di rendicontazione delle spese. Il contributo  puo'  essere
erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. 
  3. Per la finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
40.000 euro per l'anno 2019 a valere  sulla  missione  n.  3  (Ordine
pubblico e sicurezza) - programma n. 2 (Sistema  integrato  sicurezza
urbana) - titolo n. 1 (Spese  correnti)  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 
  4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3  si  provvede
mediante storno dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali,  generali
e di gestione) - programma n.  3  (Gestione  economica,  finanziaria,
programmazione, provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.