Art. 33 Finanziamento al Comune di Grado per soccorso estivo 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Grado, per l'anno 2019, un finanziamento pari a 40.000 euro a sostegno delle spese derivanti dalla stipula di una convenzione con i vigili del fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distaccamento dei vigili del fuoco durante la stagione turistica estiva. 2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 e' presentata alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalita' di rendicontazione delle spese. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. 3. Per la finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - programma n. 2 (Sistema integrato sicurezza urbana) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.