Art. 36 Modifiche alla legge regionale n. 29/2007 1. Alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: «7. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'art. 25.»; b) il comma 5 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente: «5. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'art. 25.»; c) dopo il comma 2 dell'art. 9 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'art. 25.»; d) il comma 4 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: «4. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'art. 25.»; e) il comma 2 dell'art. 25 e' sostituito dal seguente: «2. Il PGPL e' suddiviso per tipologie di soggetti. Per ogni tipologia sono previste le modalita' operative per garantire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti linguistici previsti dalla normativa vigente.»; f) dopo il comma 2 dell'art. 25 e' inserito il seguente: «2-bis. Il PGPL specifica le modalita' con cui lo sportello linguistico regionale per la lingua friulana di cui all'art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarieta'), fornisce supporto ai soggetti di cui al comma 2 ai fini dell'attuazione della presente legge.»; g) la rubrica dell'art. 27 e' sostituita dalla seguente: «Piani speciali di politica linguistica»; h) il comma 1 dell'art. 27 e' sostituito dal seguente: «1. La regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi possono adottare propri piani speciali di politica linguistica al fine di garantire, con proprie risorse, ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste dal Piano generale di politica linguistica ai sensi dell'art. 25, comma 2.»; i) il comma 3 dell'art. 27 e' abrogato.