Art. 36 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 29/2007 
 
  1. Alla legge regionale 18 dicembre  2007,  n.  29  (Norme  per  la
tutela, valorizzazione e  promozione  della  lingua  friulana),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 7 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Gli  enti  interessati  provvedono  all'applicazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto  dal
Piano generale di politica linguistica di cui all'art. 25.»; 
    b) il comma 5 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Gli  enti  interessati  provvedono  all'applicazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto  dal
Piano generale di politica linguistica di cui all'art. 25.»; 
    c) dopo il comma 2 dell'art. 9 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Gli enti interessati provvedono all'applicazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto  dal
Piano generale di politica linguistica di cui all'art. 25.»; 
    d) il comma 4 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Gli  enti  interessati  provvedono  all'applicazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto  dal
Piano generale di politica linguistica di cui all'art. 25.»; 
    e) il comma 2 dell'art. 25 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il PGPL e' suddiviso per tipologie di  soggetti.  Per  ogni
tipologia sono previste  le  modalita'  operative  per  garantire  ai
cittadini il pieno esercizio dei diritti linguistici  previsti  dalla
normativa vigente.»; 
    f) dopo il comma 2 dell'art. 25 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Il PGPL specifica le modalita'  con  cui  lo  sportello
linguistico regionale per la lingua  friulana  di  cui  all'art.  16,
commi 1, 1-bis e 1-ter della legge regionale  9  aprile  2014,  n.  6
(Disposizioni urgenti in  materia  di  cultura,  lingue  minoritarie,
sport e solidarieta'), fornisce supporto ai soggetti di cui al  comma
2 ai fini dell'attuazione della presente legge.»; 
    g) la rubrica dell'art. 27 e' sostituita dalla  seguente:  «Piani
speciali di politica linguistica»; 
    h) il comma 1 dell'art. 27 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La regione, gli enti locali e i concessionari  di  pubblici
servizi  possono  adottare  propri   piani   speciali   di   politica
linguistica al fine di  garantire,  con  proprie  risorse,  ulteriori
prestazioni rispetto a quelle previste dal Piano generale di politica
linguistica ai sensi dell'art. 25, comma 2.»; 
    i) il comma 3 dell'art. 27 e' abrogato.