Art. 4 
 
                 Interventi urgenti di contenimento 
           delle popolazioni di cimice marmorata asiatica 
 
  1. Al fine di contenere le popolazioni di cimice marmorata asiatica
(Halyomorpha halys)  l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a
concedere un contributo alle organizzazioni di  produttori  regionali
riconosciute per i prodotti mele e pere, identificati rispettivamente
con i codici NC 080810 e NC 080830, per la realizzazione di attivita'
coordinate dall'Agenzia regionale per lo  sviluppo  rurale  (ERSA)  e
finalizzate a limitare i danni  arrecati  dalla  specie  medesima  al
settore agricolo. 
  2. Per  la  concessione  del  contributo  di  cui  al  comma  1  e'
presentata domanda alla Direzione centrale competente in  materia  di
risorse agroalimentari: 
    a) entro il 31 agosto 2019  per  le  attivita'  realizzate  o  da
realizzare nel 2019; 
    b) entro il 31 marzo 2020 per  le  attivita'  da  realizzare  nel
2020. 
  3. Alla domanda e' allegato il programma  delle  attivita'  redatto
secondo i criteri minimi definiti con provvedimento  dell'ERSA  e  il
quadro economico delle spese sostenute e da sostenere. 
  4. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso  in  conformita'  al
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  serie  L  n.
352/1 del 24 dicembre  2013.  Con  il  decreto  di  concessione  sono
stabiliti le modalita' e i termini di rendicontazione. 
  5. Per le finalita' previste dal comma 1 e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di 27.000 euro, suddivisa in ragione di  7.000  euro  per
l'annualita' 2019 e 20.000 euro per l'annualita' 2020, a valere sulla
missione n. 16 (Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca)  -
programma  n.  1  (Sviluppo  del  settore  agricolo  e  del   sistema
agroalimentare) -  titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante storno  di
pari importo a valere sulla missione n.  16  (Agricoltura,  politiche
agroalimentari e pesca)  -  programma  n.  1  (Sviluppo  del  settore
agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti)
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2019-2021.