Art. 42 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 7/2019 
 
  1. Alla legge  regionale  3  maggio  2019,  n.  7  (Misure  per  la
valorizzazione e la promozione delle sagre e  feste  locali  e  delle
fiere tradizionali), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  1  dell'art.  3  dopo  le   parole   «manutenzione
straordinaria» sono inserite le seguenti: 
      «come  previsti  e  definiti  dalla  lettera  b)  del  comma  1
dell'art. 3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001,  n.  380  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia),»; 
    b) all'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 1 dopo le  parole  «in  favore»  sono  inserite  le
seguenti: «delle pro loco del Friuli-Venezia  Giulia,  anche  laddove
unite in consorzio, e»; 
      2) al comma 4 dopo  le  parole  «I  comuni»  sono  inserite  le
seguenti: «e le pro loco del  Friuli-Venezia  Giulia,  anche  laddove
unite in consorzio,». 
  2. Alle finalita' derivanti dal disposto di cui all'art. 5, comma 1
della legge regionale n. 7/2019, come  modificati  dal  comma  1,  si
provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 7 (Turismo)  -
programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n.  1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per gli anni 2019-2021.