Art. 42 Modifiche alla legge regionale n. 7/2019 1. Alla legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 3 dopo le parole «manutenzione straordinaria» sono inserite le seguenti: «come previsti e definiti dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia),»; b) all'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1 dopo le parole «in favore» sono inserite le seguenti: «delle pro loco del Friuli-Venezia Giulia, anche laddove unite in consorzio, e»; 2) al comma 4 dopo le parole «I comuni» sono inserite le seguenti: «e le pro loco del Friuli-Venezia Giulia, anche laddove unite in consorzio,». 2. Alle finalita' derivanti dal disposto di cui all'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 7/2019, come modificati dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 7 (Turismo) - programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.