Art. 45 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 31/2015 
 
  1.  Alla  legge  regionale  9  dicembre  2015,  n.  31  (Norme  per
l'integrazione  sociale  delle  persone  straniere  immigrate),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1 dell'art. 13 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. La regione, nell'ambito di  accordi  con  le  autorita'
procedenti,  sostiene  interventi  per  il  rimpatrio  delle  persone
straniere  immigrate  colpite   da   provvedimenti   di   espulsione.
L'iniziativa di cui al presente comma puo' essere attivata  accedendo
ai fondi che nel  programma  annuale  sono  destinati  all'intervento
denominato "Misure per favorire i rimpatri".»; 
    b) l'art. 17 e' abrogato. 
  2. Alle finalita' di cui al comma 1-bis dell'art.  13  della  legge
regionale n. 31/2015, come inserito  dal  comma  1,  lettera  a),  si
provvede a valere sullo stanziamento della missione  n.  12  (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n.  4  (Interventi
per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - titolo n. 1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2019-2021.