Art. 45 Modifiche alla legge regionale n. 31/2015 1. Alla legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell'art. 13 e' inserito il seguente: «1-bis. La regione, nell'ambito di accordi con le autorita' procedenti, sostiene interventi per il rimpatrio delle persone straniere immigrate colpite da provvedimenti di espulsione. L'iniziativa di cui al presente comma puo' essere attivata accedendo ai fondi che nel programma annuale sono destinati all'intervento denominato "Misure per favorire i rimpatri".»; b) l'art. 17 e' abrogato. 2. Alle finalita' di cui al comma 1-bis dell'art. 13 della legge regionale n. 31/2015, come inserito dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.