Art. 46 
 
             Disposizioni finanziarie per le convenzioni 
            con i Centri di servizio per il volontariato 
 
  1. Per l'anno 2019, l'amministrazione regionale e'  autorizzata  ad
integrare di 20.000 euro le risorse stanziate per le convenzioni  con
i Centri di servizio per il volontariato di cui al comma 1  dell'art.
29 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina  organica
sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale). 
  2. Per la finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione  n.  12  (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 8 (Cooperazione
e associazionismo) - titolo n. 1 (Spese  correnti),  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 
  3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2  si  provvede
mediante storno dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali,  generali
e di gestione) - programma n.  3  (Gestione  economica,  finanziaria,
programmazione, provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti), dello
stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.