Art. 46 Disposizioni finanziarie per le convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato 1. Per l'anno 2019, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad integrare di 20.000 euro le risorse stanziate per le convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato di cui al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale). 2. Per la finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.