Art. 47 Modifiche alla legge regionale n. 16/2014 1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali), le parole «di servizio pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse pubblico». 2. La rubrica del capo VIII della legge regionale n. 16/2014 e' sostituita dalla seguente: «Residenze creative e culturali». 3. All'art. 30 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Residenze creative e culturali»; b) al comma 1 le parole «residenze professionali» sono sostituite dalle seguenti: «residenze creative e culturali»; c) il comma 2 e' sostituto dal seguente: «2. La regione promuove, in particolare, la realizzazione di una residenza creativa e culturale presso Villa Manin di Passariano.». 4. Per le finalita' di cui all'art. 30 della legge regionale n. 16/2014, come modificato dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali) - programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 5. Dopo l'art. 32-quinquies della legge regionale n. 16/2014 e' inserito il seguente: «Art. 32-sexies (Commissioni di valutazione). - 1. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualita' dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attivita' culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, i regolamenti prevedono i compiti e disciplinano la composizione di commissioni valutative integrate da esperti esterni.».