Art. 47 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 16/2014 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 11 agosto 2014, n.
16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali), le parole «di
servizio pubblico» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  interesse
pubblico». 
  2. La rubrica del capo VIII della legge  regionale  n.  16/2014  e'
sostituita dalla seguente: «Residenze creative e culturali». 
  3. All'art. 30 della legge regionale n. 16/2014 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Residenze creative e
culturali»; 
    b) al comma 1 le parole «residenze professionali» sono sostituite
dalle seguenti: «residenze creative e culturali»; 
    c) il comma 2 e' sostituto dal seguente: 
      «2. La regione promuove, in particolare,  la  realizzazione  di
una  residenza  creativa  e   culturale   presso   Villa   Manin   di
Passariano.». 
  4. Per le finalita' di cui all'art. 30  della  legge  regionale  n.
16/2014, come modificato dal comma 3,  si  provvede  a  valere  sullo
stanziamento della missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni  e
delle attivita' culturali) - programma n. 2  (Attivita'  culturali  e
interventi diversi nel  settore  culturale)  -  titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2019-2021. 
  5. Dopo l'art. 32-quinquies della legge  regionale  n.  16/2014  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 32-sexies (Commissioni di valutazione). - 1.  Nei  casi  in
cui la valutazione tecnica di qualita' dei progetti richieda, per  le
caratteristiche  specifiche  delle  attivita'  culturali  oggetto  di
incentivo e  dei  criteri  di  selezione,  conoscenze  specialistiche
particolarmente  elevate,  i  regolamenti  prevedono  i   compiti   e
disciplinano la composizione di commissioni valutative  integrate  da
esperti esterni.».