Art. 5 
 
           Valorizzazione delle produzioni agroalimentari 
                          tipiche del Carso 
 
  1. Al fine di  valorizzare  le  produzioni  di  carne  e  insaccati
tipiche, comprese quelle del Carso  triestino  e  goriziano,  l'ERSA,
nell'ambito dei propri  compiti  istituzionali  di  promozione  delle
conoscenze a favore degli imprenditori agricoli di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera a)  della  legge  regionale  24  marzo  2004,  n.  8
(Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), e'  autorizzata  a
svolgere attivita' di aggiornamento tecnico a  favore  delle  aziende
agricole che, per consolidata tradizione, attuano sistemi di  filiera
corta attraverso l'allevamento degli animali, la trasformazione della
materia prima e la vendita diretta del prodotto.