Art. 5 Valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche del Carso 1. Al fine di valorizzare le produzioni di carne e insaccati tipiche, comprese quelle del Carso triestino e goriziano, l'ERSA, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di promozione delle conoscenze a favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), e' autorizzata a svolgere attivita' di aggiornamento tecnico a favore delle aziende agricole che, per consolidata tradizione, attuano sistemi di filiera corta attraverso l'allevamento degli animali, la trasformazione della materia prima e la vendita diretta del prodotto.