Art. 51 Rendicontazione dei contributi ai sistemi bibliotecari 1. Al fine della rendicontazione dei contributi concessi dall'amministrazione regionale a sostegno dell'attivita' svolta dai sistemi bibliotecari esistenti alla data del 1° gennaio 2016, sono ammissibili a rendiconto le spese impegnate dal beneficiario nell'anno per il quale il contributo e' stato concesso ancorche' da questi pagate nell'anno successivo e in data posteriore a quella fissata per la rendicontazione del contributo medesimo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari trasmettono al servizio competente in materia di beni culturali la documentazione integrativa del rendiconto gia' presentato e, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, il servizio approva il rendiconto stesso e liquida il saldo del contributo, eventualmente dovuto.