Art. 51 
 
       Rendicontazione dei contributi ai sistemi bibliotecari 
 
  1.  Al  fine  della   rendicontazione   dei   contributi   concessi
dall'amministrazione regionale a sostegno dell'attivita'  svolta  dai
sistemi bibliotecari esistenti alla data del 1°  gennaio  2016,  sono
ammissibili  a  rendiconto  le  spese  impegnate   dal   beneficiario
nell'anno per il quale il contributo e' stato concesso  ancorche'  da
questi pagate nell'anno successivo e  in  data  posteriore  a  quella
fissata per la rendicontazione del contributo medesimo. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, entro sessanta giorni  dalla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i  beneficiari
trasmettono al servizio competente in materia di  beni  culturali  la
documentazione integrativa del rendiconto gia'  presentato  e,  entro
sessanta  giorni  dalla  sua  ricezione,  il  servizio   approva   il
rendiconto stesso e liquida il saldo  del  contributo,  eventualmente
dovuto.