Art. 57 
 
          Conferma di contributi per impiantistica sportiva 
 
  1.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  confermare  i
contributi concessi, ai sensi  del  bando  per  il  finanziamento  di
lavori di straordinaria manutenzione di impianti  sportivi  approvato
con deliberazione della giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244,  ai
Comuni di  Codroipo,  Grado,  Bagnaria  Arsa,  Tavagnacco,  Gradisca,
Gonars, Talmassons, San Leonardo  e  Tricesimo,  ancorche'  i  comuni
medesimi non abbiano rispettato i termini per la  trasmissione  della
determinazione a contrarre concernente l'attivazione delle  procedure
per  l'affidamento  dei  lavori  principali  fissati  dai  rispettivi
decreti di concessione del contributo. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1  i  comuni  presentano  alla
struttura competente in materia di impiantistica sportiva,  entro  il
termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
istanza volta ad ottenere la conferma del contributo. 
  3. Ai sensi del comma  1  il  servizio  competente  in  materia  di
impiantistica sportiva conferma i contributi e fissa un nuovo termine
per  la   trasmissione   della   determinazione   a   contrarre   per
l'affidamento dei lavori principali.