Art. 6 
 
        Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 12/2018 
 
  1. Al comma 20 dell'art. 2 della legge regionale 27 marzo 2018,  n.
12 (Disposizioni in materia di cultura,  sport,  risorse  agricole  e
forestali, risorse ittiche, attivita' venatoria  e  raccolta  funghi,
imposte e tributi, autonomie locali  e  coordinamento  della  finanza
pubblica, funzione pubblica,  infrastrutture,  territorio,  ambiente,
energia,  attivita'  produttive,   cooperazione,   turismo,   lavoro,
biodiversita', paesaggio, salute e  disposizioni  istituzionali),  le
parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».