Art. 61 
 
           Utilizzo di risorse finanziarie per iniziative 
                di promozione dell'attivita' sportiva 
 
  1. Le iniziative di promozione dell'attivita' sportiva nella scuola
attuate ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.
8 (Testo unico in materia di sport), possono  essere  realizzate  dal
Comitato regionale del CONI anche nel corso del 2019 a  valere  sulle
risorse finanziarie gia' concesse nel 2018.