Art. 61 Utilizzo di risorse finanziarie per iniziative di promozione dell'attivita' sportiva 1. Le iniziative di promozione dell'attivita' sportiva nella scuola attuate ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), possono essere realizzate dal Comitato regionale del CONI anche nel corso del 2019 a valere sulle risorse finanziarie gia' concesse nel 2018.