Art. 62 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 8/2003 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 3 aprile 2003,  n.
8 (Testo  unico  in  materia  di  sport),  la  parola  «medesimi»  e'
soppressa e alla fine e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Ai  fini
dell'assegnazione del punteggio, a ciascuno dei criteri riconducibili
ai requisiti di ammissibilita' viene attribuito il punteggio  massimo
previsto per i criteri di valutazione per il medesimo art. 11.». 
  2. All'art. 30 della legge regionale n. 8/2003  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 3 dopo la parola «18,»  sono  inserite  le  seguenti:
«18-bis,»; 
    b) al comma 4 dopo la parola «16» sono inserite le  seguenti:  «,
18-bis».