Art. 62 Modifiche alla legge regionale n. 8/2003 1. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), la parola «medesimi» e' soppressa e alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'assegnazione del punteggio, a ciascuno dei criteri riconducibili ai requisiti di ammissibilita' viene attribuito il punteggio massimo previsto per i criteri di valutazione per il medesimo art. 11.». 2. All'art. 30 della legge regionale n. 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dopo la parola «18,» sono inserite le seguenti: «18-bis,»; b) al comma 4 dopo la parola «16» sono inserite le seguenti: «, 18-bis».