Art. 63 Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 17/2009 1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b-quinquies) e' sostituita dalla seguente: «b-quinquies) per l'utilizzo di zone cinofile senza fini di lucro istituite dalle riserve di caccia come disciplinate dall'art. 25, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria);»; b) dopo la lettera b-quinquies) e' aggiunta la seguente: «b-sexies) per l'installazione degli appostamenti fissi per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati come disciplinati ai sensi dell'art. 19, comma 6 della legge regionale n. 24/1996.».