Art. 63 
 
       Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 17/2009 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 15  ottobre  2009,
n. 17 (Disciplina delle concessioni e  conferimento  di  funzioni  in
materia di demanio idrico  regionale),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) la lettera b-quinquies) e' sostituita dalla seguente: 
      «b-quinquies) per l'utilizzo di zone  cinofile  senza  fini  di
lucro istituite dalle riserve di caccia come  disciplinate  dall'art.
25, commi 1, 3 e  4,  della  legge  regionale  6  marzo  2008,  n.  6
(Disposizioni per la  programmazione  faunistica  e  per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria);»; 
    b) dopo la lettera b-quinquies) e' aggiunta la seguente: 
      «b-sexies) per l'installazione  degli  appostamenti  fissi  per
l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e  tradizionale  agli
ungulati come disciplinati ai sensi dell'art. 19, comma 6 della legge
regionale n. 24/1996.».