Art. 66 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 19/2009 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 11 novembre  2009,
n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la parola «tre» e' sostituita
dalla seguente: «cinque». 
  2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 30 della  legge  regionale
n. 19/2009 le parole «, esclusi quelli  con  cambio  di  destinazione
d'uso» sono soppresse. 
  3. Al comma 3 dell'art. 37 della  legge  regionale  n.  19/2009  le
parole «, ivi compresa la realizzazione di serre  solari,  bussole  e
verande funzionalmente collegate all'edificio principale, nei  limiti
del 20 per cento della superficie utile delle  unita'  abitative  cui
pertengono» sono soppresse. 
  4. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 38 della  legge  regionale
n. 19/2009 dopo le parole «e fasce di rispetto del  nastro  stradale»
sono aggiunte le seguenti: «o di distanza dai confini». 
  5. All'art. 39 della legge regionale n. 19/2009 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dopo le parole «senza modifiche alla  sagoma»  sono
inserite  le  seguenti:  «salva  piu'  estensiva   previsione   degli
strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali»; 
    b) al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo:  «In  ogni
caso gli standard urbanistici  necessari  dall'aumento  delle  unita'
immobiliari conseguenti agli interventi di cui al presente  articolo,
se non reperibili o inidonei all'utilizzo e alla  gestione  pubblica,
devono essere monetizzati ai sensi dell'art. 29-bis.». 
  6. Al comma 1 dell'art. 39-bis della  legge  regionale  n.  19/2009
dopo le parole «nel limite di  200  metri  cubi  di  volume  utile  e
accessorio in ampliamento»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «per  ogni
unita' immobiliare oggetto di intervento». 
  7. Al comma 1 dell'art. 39-ter della  legge  regionale  n.  19/2009
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «e la  riqualificazione  delle  strutture  ricettive
alberghiere  esistenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «,   la
riqualificazione  o  la  realizzazione  delle   attivita'   ricettive
alberghiere su edifici esistenti»; 
    b) le parole «e'  ammessa  la  ristrutturazione  o  l'ampliamento
delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «sono ammessi tutti gli
interventi di cui all'art. 4». 
  8.  All'art.  39-quater  della  legge  regionale  n.  19/2009  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 le parole «, nonche' al contributo straordinario di
cui all'art. 29-ter, ove previsto dall'amministrazione comunale» sono
soppresse; 
    b) al primo periodo del comma 4 dopo le parole «come  individuate
dagli strumenti urbanistici comunali» sono inserite le seguenti:  «al
31 dicembre 2018». 
  9. Dopo la lettera c) del comma  2-bis  dell'art.  49  della  legge
regionale n. 19/2009 e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) del 20 per cento per  interventi  eseguiti  anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.».