Art. 66 Modifiche alla legge regionale n. 19/2009 1. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la parola «tre» e' sostituita dalla seguente: «cinque». 2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2009 le parole «, esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso» sono soppresse. 3. Al comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 19/2009 le parole «, ivi compresa la realizzazione di serre solari, bussole e verande funzionalmente collegate all'edificio principale, nei limiti del 20 per cento della superficie utile delle unita' abitative cui pertengono» sono soppresse. 4. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «e fasce di rispetto del nastro stradale» sono aggiunte le seguenti: «o di distanza dai confini». 5. All'art. 39 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole «senza modifiche alla sagoma» sono inserite le seguenti: «salva piu' estensiva previsione degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali»; b) al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «In ogni caso gli standard urbanistici necessari dall'aumento delle unita' immobiliari conseguenti agli interventi di cui al presente articolo, se non reperibili o inidonei all'utilizzo e alla gestione pubblica, devono essere monetizzati ai sensi dell'art. 29-bis.». 6. Al comma 1 dell'art. 39-bis della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «nel limite di 200 metri cubi di volume utile e accessorio in ampliamento» sono aggiunte le seguenti: «per ogni unita' immobiliare oggetto di intervento». 7. Al comma 1 dell'art. 39-ter della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «e la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «, la riqualificazione o la realizzazione delle attivita' ricettive alberghiere su edifici esistenti»; b) le parole «e' ammessa la ristrutturazione o l'ampliamento delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 4». 8. All'art. 39-quater della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole «, nonche' al contributo straordinario di cui all'art. 29-ter, ove previsto dall'amministrazione comunale» sono soppresse; b) al primo periodo del comma 4 dopo le parole «come individuate dagli strumenti urbanistici comunali» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre 2018». 9. Dopo la lettera c) del comma 2-bis dell'art. 49 della legge regionale n. 19/2009 e' aggiunta la seguente: «c-bis) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.».