Art. 68 
 
        Rinuncia al credito in materia di politiche abitative 
 
  1. L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  rinunciare  ai
propri diritti di credito derivanti dalla concessione di agevolazioni
in  materia  di  politiche  abitative,  sorti  per  violazione  degli
obblighi  di  mantenimento  della  residenza  e  di  non  alienazione
dell'alloggio  da  parte  dei  beneficiari,  a  seguito  di  gravi  e
comprovati motivi che possano aver comportato grave  pregiudizio  non
altrimenti evitabile alla preservazione dell'incolumita' personale. 
  2. Non rileva ai  fini  dell'accesso  ai  benefici  in  materia  di
politiche  abitative  l'essere  stato  beneficiario  di  agevolazioni
revocate per le motivazioni di cui al comma 1.