Art. 69 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 1/2016 
 
  1. Alla legge regionale 19 febbraio 2016, n.  1  (Riforma  organica
delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dell'art. 11 le parole  «di  ascensori  in  edifici
pubblici e  privati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  nonche'
l'adeguamento di ascensori in edifici privati esistenti»; 
    b) l'art. 23 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 23 (Installazione e adeguamento di ascensori).  -  1.  La
regione  sostiene  gli  interventi  di  installazione  di  ascensori,
nonche' di adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati
esistenti  aventi  piu'  di  tre  livelli  fuori  terra  al  fine  di
migliorare la fruibilita' e l'accessibilita' degli spazi abitativi. 
      2. Con apposito regolamento sono individuati  le  misure  degli
incentivi, i requisiti dei beneficiari, i criteri e le  modalita'  di
concessione degli incentivi tenendo conto per  ciascun  immobile  del
numero dei piani e del numero dei disabili e  delle  persone  anziane
ivi residenti anagraficamente. 
      3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono  cumulabili  con  altre
agevolazioni aventi la stessa finalita' entro i  limiti  della  spesa
sostenuta.». 
  2. Per le finalita'  di  cui  all'art.  11,  comma  1  della  legge
regionale n. 1/2016, come modificato dal  comma  1,  lettera  a),  si
provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 8 (Assetto del
territorio  ed  edilizia  abitativa)  -  programma  n.  2   (Edilizia
residenziale   pubblica   e    locale    e    piani    di    edilizia
economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese  in  conto  capitale)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.