Art. 69 Modifiche alla legge regionale n. 1/2016 1. Alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 11 le parole «di ascensori in edifici pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «, nonche' l'adeguamento di ascensori in edifici privati esistenti»; b) l'art. 23 e' sostituito dal seguente: «Art. 23 (Installazione e adeguamento di ascensori). - 1. La regione sostiene gli interventi di installazione di ascensori, nonche' di adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti aventi piu' di tre livelli fuori terra al fine di migliorare la fruibilita' e l'accessibilita' degli spazi abitativi. 2. Con apposito regolamento sono individuati le misure degli incentivi, i requisiti dei beneficiari, i criteri e le modalita' di concessione degli incentivi tenendo conto per ciascun immobile del numero dei piani e del numero dei disabili e delle persone anziane ivi residenti anagraficamente. 3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalita' entro i limiti della spesa sostenuta.». 2. Per le finalita' di cui all'art. 11, comma 1 della legge regionale n. 1/2016, come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.