Art. 70 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 5/2007 
 
  1. L'art. 56 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5  (Riforma
dell'urbanistica  e  disciplina   dell'attivita'   edilizia   e   del
paesaggio), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 56 (Commissione regionale per il paesaggio). - 1. Ai  sensi
e per le finalita' degli articoli 137, 138  e  141-bis,  del  decreto
legislativo n. 42/2004, e' istituita presso  la  struttura  regionale
competente in materia di paesaggio la commissione  regionale  per  il
paesaggio. 
    2. La commissione di cui al comma 1 e' nominata con  decreto  del
Presidente della regione e di essa fanno parte: 
      a) il direttore del Segretariato regionale del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali per il  Friuli-Venezia  Giulia,  o  suo
delegato; 
      b) il soprintendente archeologia, belle arti  e  paesaggio  del
Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato; 
      c)  il  direttore  del  servizio  competente  in   materia   di
paesaggio, o suo delegato, con funzioni di presidente; 
      d) il direttore dell'ente regionale per il patrimonio culturale
(Erpac), o suo delegato, con funzioni di vicepresidente; 
      e) tre esperti in materia di paesaggio e  tre  loro  supplenti,
scelti nell'ambito  di  terne  designate,  rispettivamente,  d'intesa
dalle  universita'  degli  studi  della   regione,   d'intesa   dalle
fondazioni aventi per statuto finalita' di tutela  e  promozione  del
patrimonio culturale e  d'intesa  dalle  associazioni  portatrici  di
interessi diffusi in materia  ambientale,  con  sede  sul  territorio
regionale, individuate ai sensi dell'art. 13  della  legge  8  luglio
1986, n. 349 (Istituzione del  Ministero  dell'ambiente  e  norme  in
materia di danno ambientale); 
      f) un esperto in materia di  paesaggio,  e  un  suo  supplente,
designati dal consiglio delle autonomie locali. 
    3.  Qualora  la  proposta  riguardi  filari,  alberate  e  alberi
monumentali, la commissione e' integrata  da  un  soggetto  designato
dalla  struttura  regionale   competente   in   materia   di   alberi
monumentali. 
    4. I soggetti indicati al comma 2, lettera e),  trasmettono  alla
struttura regionale competente in materia di paesaggio i nominativi e
i curricula delle terne designate entro il termine di sessanta giorni
dalla richiesta. Decorso inutilmente tale  termine  si  procede  alla
nomina della commissione regionale per  il  paesaggio  a  prescindere
dall'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettera e). 
    5. Per la validita' della seduta e' necessaria la presenza  della
maggioranza dei componenti e i pareri  sono  approvati  con  il  voto
favorevole della maggioranza dei presenti. 
    6. La commissione resta in carica cinque anni. 
    7. La partecipazione alle sedute della commissione regionale  per
il paesaggio non comporta la  corresponsione  di  alcuna  indennita',
gettone di presenza o rimborso spese.». 
  2. All'art. 59 della legge regionale n. 5/2007  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) alla fine del comma 3 e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «Il
parere  della  commissione  non  e'  obbligatorio  nel   procedimento
autorizzatorio semplificato.»; 
    b) il comma 4 e' abrogato.