Art. 72 Modifiche alla legge regionale n. 14/2016 1. All'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 12 dopo le parole «Direzione centrale infrastrutture e territorio» sono inserite le seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno»; b) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: «12-bis. Le domande presentate dopo il termine previsto al comma 12 sono archiviate. Rimangono valide tutte le domande pervenute entro il termine del 30 settembre 2019.». 2. Dopo il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 14/2016 sono inseriti i seguenti: «7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7 e' istituito il comitato per l'istituzione dell'archivio storico del terremoto e della ricostruzione, di seguito comitato, quale organo consultivo e con funzioni propositive a supporto della Direzione centrale infrastrutture e territorio. 7-ter. Il comitato e' costituito con decreto del Presidente della regione previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, e dura in carica per la durata della legislatura. 7-quater. Il comitato e' composto da: a) l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio, con funzioni di presidente, o suo delegato; b) il direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture e territorio, o suo delegato; c) l'assessore regionale con delega alla protezione civile; d) il direttore centrale della protezione civile della regione; e) tre rappresentanti designati dall'associazione dei consiglieri del Friuli-Venezia Giulia; f) tre rappresentanti designati dall'associazione comuni terremotati e sindaci della ricostruzione del Friuli-Venezia Giulia; g) due rappresentanti designati dalla federazione dell'Ordine degli ingegneri del Friuli-Venezia Giulia; h) due rappresentanti designati dalla federazione dell'Ordine degli architetti del Friuli-Venezia Giulia; i) un rappresentante designato dal Comitato regionale dei collegi dei geometri e geometri laureati del Friuli-Venezia Giulia; j) un rappresentante designato dal collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine; k) un rappresentante designato dall'ordine dei geologi del Friuli-Venezia Giulia; l) due rappresentanti designati dall'Universita' degli studi di Udine; m) un rappresentante designato dalla Direzione centrale competente in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale. 7-quinquies. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale infrastrutture e territorio. 7-sexies. La partecipazione al comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennita', gettone di presenza o rimborso spese.».