Art. 72 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 14/2016 
 
  1.  All'art.  4  della  legge  regionale  11  agosto  2016,  n.  14
(Assestamento del  bilancio  per  l'anno  2016),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 12 dopo le parole «Direzione centrale  infrastrutture
e territorio» sono inserite le seguenti: «entro il  30  settembre  di
ogni anno»; 
    b) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
      «12-bis. Le domande presentate  dopo  il  termine  previsto  al
comma 12 sono archiviate. Rimangono valide tutte le domande pervenute
entro il termine del 30 settembre 2019.». 
  2. Dopo il comma 7 dell'art. 5 della  legge  regionale  n.  14/2016
sono inseriti i seguenti: 
    «7-bis. Per le finalita' di  cui  al  comma  7  e'  istituito  il
comitato per l'istituzione  dell'archivio  storico  del  terremoto  e
della ricostruzione, di seguito comitato, quale organo  consultivo  e
con  funzioni  propositive  a  supporto  della   Direzione   centrale
infrastrutture e territorio. 
    7-ter. Il comitato e' costituito con decreto del Presidente della
regione previa deliberazione  della  giunta  regionale,  su  proposta
dell'assessore competente, e dura  in  carica  per  la  durata  della
legislatura. 
    7-quater. Il comitato e' composto da: 
      a) l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio,  con
funzioni di presidente, o suo delegato; 
      b)   il   direttore   centrale   della    Direzione    centrale
infrastrutture e territorio, o suo delegato; 
      c) l'assessore regionale con delega alla protezione civile; 
      d) il direttore centrale della protezione civile della regione; 
      e)   tre   rappresentanti   designati   dall'associazione   dei
consiglieri del Friuli-Venezia Giulia; 
      f)  tre  rappresentanti  designati   dall'associazione   comuni
terremotati e sindaci della ricostruzione del Friuli-Venezia Giulia; 
      g) due rappresentanti designati dalla  federazione  dell'Ordine
degli ingegneri del Friuli-Venezia Giulia; 
      h) due rappresentanti designati dalla  federazione  dell'Ordine
degli architetti del Friuli-Venezia Giulia; 
      i) un  rappresentante  designato  dal  Comitato  regionale  dei
collegi dei geometri e geometri laureati del Friuli-Venezia Giulia; 
      j)  un  rappresentante  designato  dal  collegio   dei   periti
industriali e dei  periti  industriali  laureati  delle  Province  di
Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine; 
      k) un rappresentante  designato  dall'ordine  dei  geologi  del
Friuli-Venezia Giulia; 
      l) due rappresentanti designati dall'Universita' degli studi di
Udine; 
      m)  un  rappresentante  designato  dalla   Direzione   centrale
competente  in  materia  di  conservazione   e   valorizzazione   del
patrimonio storico-culturale. 
    7-quinquies. Le funzioni di segretario del comitato  sono  svolte
da  un  dipendente  della   Direzione   centrale   infrastrutture   e
territorio. 
    7-sexies.  La  partecipazione  al  comitato   non   comporta   la
corresponsione di alcuna indennita', gettone di presenza  o  rimborso
spese.».