Art. 75 
 
       Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 17/2014 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge  regionale  n.  17/2014
sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Presso i presidi ospedalieri di base «spoke» le strutture
che  svolgono  una  funzione  in  piu'  sedi  operative,  di   norma,
assicurano l'attivita' urgente solo presso una delle  sedi  operative
del presidio, sussistenti i  requisiti  strutturali  e  professionali
stabiliti dalla normativa statale. Il Presidio  ospedaliero  di  base
«spoke» Latisana e Palmanova, di cui all'art. 28, assicura le degenze
della funzione di ginecologia e ostetricia  con  punto  nascita,  ivi
compresa la pediatria, presso la sede operativa di Latisana. 
    1-ter. Presso il Presidio ospedaliero di base «spoke» di Latisana
e Palmanova, nella sede operativa di Palmanova sono assicurate: 
      a)  le  funzioni  di  pronto  soccorso  e  medicina  d'urgenza,
medicina  interna,  cardiologia,  oncologia,  nefrologia,  dialisi  e
riabilitazione; 
      b) le funzioni di centro unico regionale  di  produzione  degli
emocomponenti,    di    medicina    trasfusionale,    radiologia    e
gastroenterologia; 
      c)  le  funzioni  di  chirurgia   programmata   di   ortopedia,
oculistica, mammaria e day surgery multidisciplinare; 
      d) le funzioni ambulatoriali multidisciplinari,  ivi  comprese,
quelle relative al percorso nascita e alla pediatria; 
      e) le funzioni della struttura operativa regionale di emergenza
sanitaria. 
    1-quater. Le funzioni e le attivita' di  cui  ai  commi  1-bis  e
1-ter sono specificate in sede di atti di programmazione regionale  o
con specifici atti attuativi.».