Art. 75 Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 17/2014 1. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 17/2014 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Presso i presidi ospedalieri di base «spoke» le strutture che svolgono una funzione in piu' sedi operative, di norma, assicurano l'attivita' urgente solo presso una delle sedi operative del presidio, sussistenti i requisiti strutturali e professionali stabiliti dalla normativa statale. Il Presidio ospedaliero di base «spoke» Latisana e Palmanova, di cui all'art. 28, assicura le degenze della funzione di ginecologia e ostetricia con punto nascita, ivi compresa la pediatria, presso la sede operativa di Latisana. 1-ter. Presso il Presidio ospedaliero di base «spoke» di Latisana e Palmanova, nella sede operativa di Palmanova sono assicurate: a) le funzioni di pronto soccorso e medicina d'urgenza, medicina interna, cardiologia, oncologia, nefrologia, dialisi e riabilitazione; b) le funzioni di centro unico regionale di produzione degli emocomponenti, di medicina trasfusionale, radiologia e gastroenterologia; c) le funzioni di chirurgia programmata di ortopedia, oculistica, mammaria e day surgery multidisciplinare; d) le funzioni ambulatoriali multidisciplinari, ivi comprese, quelle relative al percorso nascita e alla pediatria; e) le funzioni della struttura operativa regionale di emergenza sanitaria. 1-quater. Le funzioni e le attivita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono specificate in sede di atti di programmazione regionale o con specifici atti attuativi.».