Art. 76 Interpretazione autentica dell'art. 44, comma 4 della legge regionale n. 26/2014 1. In via di interpretazione autentica dell'art. 44, comma 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), si intende che la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale esclusi dall'ambito oggettivo di operativita' della Centrale unica di committenza regionale quale soggetto aggregatore, continua a essere assicurata, in qualita' di Centrale di committenza, dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute succeduta all'ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).