Art. 76 
 
           Interpretazione autentica dell'art. 44, comma 4 
                  della legge regionale n. 26/2014 
 
  1. In via di interpretazione autentica dell'art. 44, comma 4  della
legge regionale  12  dicembre  2014,  n.  26  (Riordino  del  sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni  territoriali  intercomunali  e  riallocazione   di   funzioni
amministrative), si intende  che  la  fornitura  di  beni  e  servizi
destinati  al  Servizio  sanitario  regionale   esclusi   dall'ambito
oggettivo  di  operativita'  della  Centrale  unica  di   committenza
regionale quale soggetto aggregatore, continua a  essere  assicurata,
in qualita' di Centrale di  committenza,  dall'Azienda  regionale  di
coordinamento per  la  salute  succeduta  all'ente  per  la  gestione
accentrata dei servizi condivisi ai sensi dell'art.  11  della  legge
regionale  17  dicembre  2018,  n.  27   (Assetto   istituzionale   e
organizzativo del Servizio sanitario regionale).